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Marketing e GPDR: come fare telemarketing a norma

Marketing e GPDR: come fare telemarketing a norma 

 

Il periodo Covid ha portato tantissime imprese a cambiare completamente la loro organizzazione e gestione, limitando il più possibile i contatti umani per evitare il diffondersi della pandemia.  

 La creazione di E-Commerce, attività di teleselling e telemarketing, soprattutto oggi, sono quindi di fondamentale importanza per la sopravvivenza di un’azienda. Bisogna però, prestare molta attenzione alle numerose norme su GDPR e trattamento dei dati personalile quali, se violate portano a sanzioni molto elevate da parte dell’autorità Garante.  

Distinzione fra Telemarketing e Marketing  

Le chiamate con operatore verso gli abbonati sono considerate attività di Telemarketing. Le altre attività invece, realizzate su WhatsappTelegram, Facebook e cosi vià, non sono considerate telemarketing, ma sono attività di marketing attraverso social media, e tra queste rientrano anche le comunicazioni elettroniche: SMS, fax, mail MMS, in quanto equiparabili alle chiamate senza operatore. 

Come e quando posso richiedere il consenso? 

Nelle chiamate tramite operatore vige il regime di Opt-out, ovvero se il nome, il cognome, il numero di telefono e l’indirizzo postale di una persona sono presenti su un elenco cartaceo ed elettronico disponibile al pubblico vi è la possibilità di contattarlasalvo che il destinatario non sia presente nel Registro delle Opposizioni. 

Nelle comunicazioni automatizzate invece, vige il regime di Opt-in. Se vogliamo fare ricerche di mercato oppure comunicazioni commerciali è necessario il consenso dell’utente, sia nel caso in cui sia una persona fisica che nel caso sia una persona giuridica. 

La norma di riferimento è l’articolo 130 del Codice Novellato. 

Fare telemarketing a norma 

Il registro delle opposizioni nasce nel 2010 con un decreto della presidenza della repubblica, l’obiettivo è quello di dare la possibilità di fare marketing tramite chiamate con operatore o con la posta cartacea alle persone che non si sono opposte.  

L’ azienda che vuole fare telemarketing deve prima registrarsi nel registro delle opposizioni, dopo il pagamento di una tariffa deve dare la lista dei propri contatti alla Fondazione Ugo Bordoni. La fondazione farà una scrematura eliminando dalla lista tutte le persone che si sono iscritte al registro delle opposizioni. Successivamente si potrà effettuare una campagna di telemarketing, la cui durata è di 30 giorni per quelle basate sulla posta cartacea, e 15 giorni per le campagne telefoniche. 

Posso contattare un utente che è inserito nel Registro delle opposizioni? 

Se un utente che è inserito nel Registro delle Opposizioni mi ha dato il consenso per l’invio delle newsletter potrò contattarlo, ma solo ed esclusivamente tramite newsletter. 

Cosa deve contenere l’informativa aziendale per le attività di telemarketing? 

Ci possono essere 2 casistiche: 

·         Devo contattare la persona per la prima volta 

·         Ho già contattato precedentemente la persona 

Se contatto una persona per la prima volta, devo fornirgli un’informativa in forma semplificata, reindirizzandolo eventualmente ad un sito internet, verificando che il numero di telefono non rientri nel registro delle opposizioni.  

Se invece ho già contattato la persona, devo metterlo a conoscenza dei suoi diritti, ovvero spiegandogli che esiste il registro delle opposizioni, e su come verranno utilizzati i suoi i dati. Inoltre devo anche fornirgli delle informazioni, se ad esempio il Call Center a cui mi appoggio è al di fuori dell’UE, devo informarlo e dargli la possibilità di avere il servizio tramite un operatore dell’Unione Europea. 

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