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Violazioni ai Dati Personali – Guida

In caso di violazione ai dati personali oggetto di trattamento l’azienda deve valutarne la gravità ed intraprendere le azioni necessarie di seguito un estratto delle indicazioni del Garante della privacy.
COSA È UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)?
Una violazione di sicurezza che comporta – accidentalmente o in modo illecito – la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Una violazione dei dati personali può compromettere la riservatezza, l’integrità o la disponibilità di dati personali.
COSA FARE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI?
Il titolare del trattamento (soggetto pubblico, impresa, associazione, partito, professionista, ecc.) senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, deve notificare la violazione al Garante per la protezione dei dati personali a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Il responsabile del trattamento che viene a conoscenza di una eventuale violazione è tenuto a informare tempestivamente il titolare in modo che possa attivarsi.
CHE TIPO DI VIOLAZIONI  DI DATI PERSONALI VANNO NOTIFICATE?
Vanno notificate unicamente le violazioni di dati personali che possono avere effetti avversi significativi sugli individui, causando danni fisici, materiali  o immateriali.
Ciò può includere, ad esempio, la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, il furto d’identità o il rischio di frode, la perdita di riservatezza dei dati personali protetti dal segreto professionale, una perdita finanziaria, un danno alla reputazione  e qualsiasi altro significativo svantaggio economico o sociale.
LE AZIONI DEL GARANTE
Il Garante può prescrivere misure correttive (v. art. 58, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679) nel caso sia rilevata una violazione delle disposizioni del Regolamento stesso, anche per quanto riguarda l’adeguatezza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione. Sono previste sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 10 milioni di Euro o, nel caso di imprese, fino al 2% del fatturato totale annuo mondiale.
 
Di seguito l’articolo completo:
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/databreach

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