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La banca dati non nasce con
l’informatica ma nasce con le opere di compilazione e differisce dalle
opere dell’ingegno in quanto tali. Questo perché con le banche dati si
abbassa la soglia di originalità e quindi anziché essere considerate
come opere dell’ingegno vere e proprie, le si considera creazioni utili.
I riferimenti normativi sono, a livello internazionale, la disciplina
prevista con la direttiva comunitaria 9/96 attuata in Italia con l.
628/98 ed a livello nazionale, la già più volte citata legge
633/1941 (l.d.a). Il legislatore italiano seppure ha previsto a
livello normativo la tutela delle banche dati, non ci ha detto cosa sono.
Una prima definizione di BD ci viene offerta con la convenzione di
Berna, ma nell’ambito della convenzione stessa vi è differenza tra una
base di dati e una banca dati. Questo però non vale per l’Italia, infatti
il legislatore nazionale modificando alcuni articoli della legge sul
diritto d’autore l’633/1941, fa rientrare questa categoria di opere
all’interno dell’ambito normativo già collaudato e sperimentato per le
opere letterarie, predisponendo la tutela di tutte come opere compilative.
Infatti, il legislatore ha optato per la scelta più facile e comoda,
includendo con palese forzatura categorie precedentemente escluse. La
banca dati è definita all’art. 2 n°9 l. 633/41, come: " una raccolta di
opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente
disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in
altro modo". È
prevista anche una tutela sui generis per quelle banche dati che
non rientrano nelle banche dati in quanto tali, quindi non proprie
originali. Il regime di tutela sui generis si ha solo quando si carpisce
una parte sostanziale della banca dati in oggetto. Infatti è tutelata la
struttura perché è li che si annida il requisito della creatività,
contrariamente alla tutela del software cui si fa riferimento al carattere
espressivo. Pertanto, una banca dati è una raccolta di informazioni di
ogni genere, collegate o collegabili tra loro con possibilità di
aggiornarne i contenuti, rispettando determinate procedure.
Quindi si
caratterizza per:
1) una raccolta di opere;
2) indipendenti tra loro;
3) sistematicamente o metodologicamente ordinate;
4) accessibili o con mezzi elettronici o in altri modi.
La tutela accordata dal legislatore,
non si ferma ai soli contenuti, ma intende tutelare il sistema stesso
necessario al suo funzionamento, attraverso il quale è possibile accedere
alla banca dati. Proprio per questo elemento in più, di per sé sufficiente
per il legislatore ad accordare la disciplina del diritto d’autore già
prevista per il software, si vuole tutelare oltre alla organizzazione
delle risorse, anche la struttura metodica, organizzata e fruibile
attraverso quel software. Si sa quando si parla di diritto d’autore
inevitabilmente si parla anche di “originalità”. Dove riposa il
requisito dell’originalità in una banca dati? Una banca dati per poter
essere oggetto di tutela deve essere originale, occorre cioè che il
costitutore, attraverso la scelta e/o la disposizione del contenuto, abbia
dato vita ad un’opera dell’ingegno creativa, infatti la legge
espressamente prevede che:."sono altresì protette.....le banche - dati che
per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione
intellettuale dell’autore".
Le banche dati possono essere così classificate:
· Banche dati originali
- selettive: caratterizzate da contenuti originali;
- non originali : costituite da contenuti non originali, ma da struttura
originale.
· Banche dati non originali
- vengono dette anche a struttura banale, e pertanto non soggetta alle
tutelata prevista con la legge sul diritto d’autore.
Questo tipo di opera è caratterizzato non dall’originalità ma da uno
sforzo di ricerca.
· Banche dati statiche
- Sono quelle che non prevedono aggiornamenti.
· Banche dati dinamiche
- prevede un continuo e costante aggiornamento, come ad esempio
l’inserimento di nuovi link.
Per quest’ultimo tipo di banca dati, i termini di protezione previsti,
possono essere duplicati in vista del tipo di aggiornamento effettuato.
Costitutore è chi
effettua investimenti rilevanti nella costituzione di una banca dati.
L’ ipotesi più comune
è quella secondo cui tale diritto risulta essere connesso ad altre
componenti e quindi caratterizzato da una natura ibrida. Il diritto nasce
non solo se lo creo ma anche se lo presento con autorizzazione. A questo proposito è bene ricordare un altro articolo della legge citata,
ossia l’art. 102 bis che definisce
costitutore di una banca dati "… chi effettua investimenti rilevanti
per la costituzione di una banca dati o per la sua verifica o la sua
presentazione, impegnando a tal fine, mezzi finanziari, tempo e lavoro".
In altre parole, costitutore è chi effettua investimenti rilevanti!
All’uopo risulta doverosa una domanda: - Quando un investimento è da
considerarsi rilevante? Vi è una soglia che prevede il limite oltre il
quale una somma di denaro è da considerarsi rilevante? Nel silenzio del
legislatore, il requisito della rilevanza riveste elementi di obbiettività
nel senso che dovrà essere determinato in funzione delle possibilità del
soggetto che decide di creare una BD. In altri termini dovrebbero essere considerati "rilevanti" gli
investimenti che abbiano richiesto al soggetto costitutore una "certa
dose" di lavoro e di danaro per organizzare e sistemare la base di dati
raccolti. Il costitutore a norma dell’art.102 bis l.633/41,
potrà tutelare la propria banca dati attraverso due divieti, quello di
estrazione e quello di reimpiego. Per "Estrazione" si intende il
trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte
sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con
qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. Invece per "Reimpiego"
si intende qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della
totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati
mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. riproduzione, commercializzazione.
Entrambe queste operazioni sono alternative di una BD. Una domanda ricorre
nel caso si tratti di una operazione che ha ad oggetto una parte della
banca dati e cioè una parte sostanziale. E cioè in base a quali criteri
una parte può essere considerata sostanziale? I criteri di qualificazione
sono fondamentalmente intesi come criteri quantitativi e qualitativi. Con
questa forma di tutela, si tutela una banca dati a prescindere dalla sua
originalità. Pertanto il diritto del costitutore risulta essere
completamente autonomo rispetto al diritto d’autore e perciò potrà essere
trasferibile come tutti gli altri diritti patrimoniali.
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