Navigare tra diritto ed informatica

a cura del  Dott. Gregorio Esposito

 

 

 

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  • La tutela delle banche-dati

La banca dati non nasce con l’informatica ma nasce con le opere di compilazione e differisce dalle opere dell’ingegno in quanto tali. Questo perché con le banche dati si abbassa la soglia di originalità e quindi  anziché  essere considerate come opere dell’ingegno vere e proprie, le si  considera creazioni utili. I riferimenti normativi sono, a livello internazionale, la disciplina prevista con la direttiva comunitaria  9/96 attuata in Italia con l. 628/98 ed a livello nazionale, la già più volte citata legge 633/1941 (l.d.a). Il legislatore italiano seppure ha previsto a livello normativo la tutela delle banche dati, non ci ha detto cosa sono. Una prima definizione di BD ci viene offerta  con la  convenzione di Berna, ma nell’ambito della convenzione stessa vi  è differenza tra una base di dati e una banca dati. Questo però non vale per l’Italia, infatti il legislatore nazionale modificando alcuni articoli della legge sul diritto d’autore l’633/1941, fa  rientrare questa categoria di opere all’interno dell’ambito normativo già collaudato e sperimentato per le opere letterarie, predisponendo la tutela di tutte come opere compilative. Infatti, il legislatore ha optato per la scelta più facile e comoda, includendo con palese forzatura categorie precedentemente escluse. La banca dati è definita all’art. 2 n°9 l. 633/41, come: " una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo". È prevista anche una tutela sui generis per quelle banche dati che non rientrano nelle banche dati in quanto tali, quindi non proprie originali. Il regime di tutela sui generis si ha solo quando si carpisce una parte sostanziale della banca dati in oggetto. Infatti è tutelata la struttura perché è li che si annida il requisito della creatività, contrariamente alla tutela del software cui si fa riferimento al carattere espressivo. Pertanto, una banca dati è una raccolta di informazioni di ogni genere, collegate o collegabili tra loro con possibilità di aggiornarne i contenuti, rispettando determinate procedure.

Quindi si caratterizza per:
1) una raccolta di opere;
2) indipendenti tra loro;
3) sistematicamente o metodologicamente ordinate;
4) accessibili o con mezzi elettronici o in altri modi.

La tutela accordata dal legislatore, non si ferma ai soli contenuti, ma intende tutelare il sistema stesso necessario al suo funzionamento, attraverso il quale è possibile accedere alla banca dati. Proprio per questo elemento in più, di per sé sufficiente per il legislatore ad accordare la disciplina del diritto d’autore già prevista per il software, si vuole tutelare oltre alla organizzazione delle risorse, anche la struttura metodica, organizzata e fruibile attraverso quel software. Si sa quando si parla di diritto d’autore inevitabilmente si parla anche di “originalità”. Dove riposa il requisito dell’originalità in una banca dati? Una banca dati per poter essere oggetto di tutela deve essere originale, occorre cioè che il costitutore, attraverso la scelta e/o la disposizione del contenuto, abbia dato vita ad un’opera dell’ingegno creativa, infatti la legge espressamente prevede che:."sono altresì protette.....le banche - dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore".

  • La tipologia delle Banche - dati

Le banche dati possono essere così classificate:
· Banche dati originali
- selettive: caratterizzate da contenuti originali;
- non originali : costituite da contenuti non originali, ma da struttura originale.
· Banche dati non originali
- vengono dette anche a struttura banale, e pertanto non soggetta alle tutelata prevista con la legge sul diritto d’autore.
Questo tipo di opera è caratterizzato non dall’originalità ma da uno sforzo di ricerca.
· Banche dati statiche
- Sono quelle che non prevedono aggiornamenti.
· Banche dati dinamiche
- prevede un continuo e costante aggiornamento, come ad esempio l’inserimento di nuovi link.
Per quest’ultimo tipo di banca dati, i termini di protezione previsti, possono essere duplicati in  vista del tipo di aggiornamento effettuato.
 

  • Il costitutore di una banca dati

Costitutore è chi effettua investimenti rilevanti nella costituzione di una banca dati. L’ ipotesi più comune è quella secondo cui tale diritto risulta essere connesso ad altre componenti e quindi caratterizzato da una natura ibrida. Il diritto nasce non solo se lo creo ma anche se lo presento con autorizzazione. A questo proposito è bene ricordare un altro articolo della legge citata, ossia l’art. 102 bis che definisce costitutore di una banca dati "… chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando a tal fine, mezzi finanziari, tempo e lavoro". In altre parole, costitutore è chi effettua investimenti rilevanti! All’uopo risulta doverosa una domanda: - Quando un investimento è da considerarsi rilevante? Vi è una soglia che prevede il limite oltre il quale una somma di denaro è da considerarsi rilevante? Nel silenzio del legislatore, il requisito della rilevanza riveste elementi di obbiettività nel senso che dovrà essere determinato in funzione delle possibilità del soggetto che decide di creare una BD. In altri termini dovrebbero essere considerati "rilevanti" gli investimenti che abbiano richiesto al soggetto costitutore una "certa dose" di lavoro e di danaro per organizzare e sistemare la base di dati raccolti. Il costitutore a norma dell’art.102 bis l.633/41, potrà tutelare la propria banca dati attraverso due divieti,  quello di estrazione e  quello di reimpiego. Per "Estrazione" si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma.   Invece per  "Reimpiego" si intende qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. riproduzione, commercializzazione. Entrambe queste operazioni sono alternative di una BD. Una domanda ricorre nel caso si tratti di una operazione che ha ad oggetto una parte della banca dati e cioè una parte sostanziale. E cioè in base a quali criteri una parte può essere considerata sostanziale? I criteri di qualificazione sono fondamentalmente intesi come criteri quantitativi e qualitativi. Con questa forma di tutela, si tutela una banca dati a prescindere dalla sua originalità.  Pertanto il diritto del  costitutore risulta essere completamente autonomo rispetto al diritto d’autore e perciò potrà essere trasferibile  come tutti gli altri diritti patrimoniali.

 

 

 

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Ultimo aggiornamento: 27-03-07                BitLex |Tutti i diritti riservati |