Navigare tra diritto ed informatica

a cura del  Dott. Gregorio Esposito

 

 

 

Copyright

  • La tutela del software

Con la conferenza di Marrakesh, a metà degli anni ottanta si è provveduto a costituire i trips.Questi sono accordi internazionali sugli aspetti della proprietà intellettuale, correlati al mercato mondiale. Con essi, non soltanto si disciplinano tutte le privative (diritti d’autore, brevetti), ma si istituiscono anche delle norme sostanziali aggiuntive (attività cinematografiche, software e firmware). A Parigi, viene istituita la convenzione con cui si tutela il brevetto industriale. A Berna invece si tutela il diritto d’autore nella particolare specie del diritto musicale, figurativo, letterario. In definitiva, con i trips si è avuta una grande vittoria nell’ industria informatica americana, essi infatti, non soltanto hanno implementato le norme sulle vecchie privative, ma hanno ricevuto in toto quelle delle vecchie sorelle, cioè quelle della convenzione di Parigi e di Berna. Basti pensare, che negli anni ‘70 fu vietata la brevettabilità del software, perché il software stesso non soddisfava il requisito della  fisicità,  in riferimento ai metasteps, ed in riferimento alla convenzione di  Monaco sul brevetto europeo, ed anche espressamente ai criteri di brevettabilità. “In quanto tale” non è brevettabile il software, ma se connesso ad una applicazione brevettabile, lo diventa nei limiti della brevettabilità dell’applicazione. In questo caso anche il software deve avere il carattere  dell’originalità,anche se  di carattere accessorio. Questo disposto è contemplato agli artt. 15 e 16 legge brevetti.  Non essendo possibile applicare per il software come per il firmware una disciplina ad hoc, in quando non sarebbe stata adottata da tutti gli altri paesi in via di sviluppo, si è pensato di introdurre il software nella vecchia convenzione di Berna, questo perché in essa vi avevano aderito tutti gli stati. Quindi, oggi con l’art.2 l. 633/41 si tutela oltre alle categorie delle opere cinematografiche, anche il software, in qualunque stato di produzione. Una privativa può essere richiesta, e si può essere destinatari di tale tutela solo se il prodotto “software” sia nuovo ed originale. “Nuovo” nel senso che non deve essere utilizzato da altri ed “originale” nel senso che si discosta dallo stato delle tecniche esistenti. Gli americani dicono, che l’originalità inventiva è il flash of creative genius ( cd. Lampo di genio). Cosa diversa è l’originalità distintiva che deve essere idonea a distinguere quel prodotto da altri. In altre parole, l’originalità creativa è rinvenibile in quel dato romanzo, quella determinata opera, che riflette l’originalità creativa dell’autore. Con il software, il problema invece ruota intorno alla personalità dell’autore. Si passa dalla personalità dell’autore in quanto tale all’ originalità del risultato (ossia, il software). Se l’opera è fatta da più autori si applicano le norme sulla comunione, salvo patto contrario. Restano esclusi dalla tutela le idee e i principi che sono alla base delle opere artistiche. Ne consegue una tutela rafforzata unicamente al risultato formale e non a quello sostanziale. Il diritto d’ autore si costituisce con la sua creazione nel mondo reale. La registrazione del software presso il registro speciale delle opere multimediali tenuto dalla SIAE, ex art.103 l.633/41, è un ulteriore prova della paternità dell’opera. Quindi i vari coautori, non si devono porre il problema di quanta parte d’opera sono titolari, in quanto il diritto morale di paternità dell’opera è inalienabile. Particolarità distintiva proviene dal diritto inglese che ha disposto l’esclusione del diritto morale all’ integrità dell’ opera cinematografica. In Italia, le cose sono diverse, ed anche per il software il legislatore ha previsto o esteso il limite temporale di 70 anni successisi alla morte del suo autore, previsto per le opere intellettuali in generale Il momento della nascita del diritto d’autore è contestuale al momento della creazione dell’opera, non è necessario divulgare l’opera tra il pubblico, basta semplicemente che essa sia manifestata all’esterno. Tale diritto si compone del diritto morale e di quello patrimoniale ovvero quello legato allo sfruttamento economico che ne può derivare dalla creazione dell’opera. Il primo consiste in un insieme di facoltà, si pensi alla possibilità di rivendicare nei confronti di chiunque la paternità dell’opera; di decidere di non pubblicarla (diritto d’inedito) o di pub­blicarla con il proprio nome o mantenendone l’anonimato; di opporsi a modificazioni e/o deformazioni dell’opera ed ad ogni altro atto che arrechi pregiudizio all’opera deturpandone il suo onore o/e la sua reputazione ex artt. 2577 c.c. e 20 l.d.a.. Inoltre l’autore può ritirare l’opera dal commercio qualora ricorrano gravi ragioni morali e previo indennizzo nei confronti di quanti  avessero acquistato i diritti patrimoniali. Il diritto morale non è soggetto a prescrizione, è irrinunciabile, inaliena­bile, non si perde con la cessione dei diritti patrimoniali (artt. 2577 c.c. e 22 l.d.a.) e, salvo che per la facoltà di ritiro dal commercio, pos­sono essere fatti valere dai congiunti dopo la morte dell’autore (art. 23 l.d.a.). Invece il  diritto patrimoniale si atteggia in modo diverso e consiste nello  sfruttamento economico dell’opera, cosi come recita la norma “in ogni forma e modo, originale o derivato” ex art. 12 l.d.a.. La legge agli artt 13-18 l.d.a. elenca minuziosamente la serie di facoltà in cui si scompone il diritto ovvero: riproduzione, trascrizione, dif­fusione, messa in commercio, traduzione, ecc.. La natura giuridica di tale diritto patrimoniale non è assimilabile ad un vero e proprio diritto di proprietà, infatti non trova piena applicazione il disposto normativo ex art. 832 c.c che contempla la facoltà di godere e di disporre in modo pieno ed esclusivo del bene materiale; basta dire che il diritto d’autore è un diritto funzionale e limitato, controllato dalla legge al fine di consentire un giusto contemperamento delle opposte esigenze di remunerare le aspettative dell’autore e di tu­telare l’interesse generale della collettività. Tuttavia, questo diritto, a differenza di quello morale, è trasferibile ex artt. 2581 e 2589 c.c.; e può essere oggetto di contratti che, pur restando nella titolarità dell’autore, consente ad altri lo sfruttamento dell’opera, nei limiti temporali della sua durata.

 

 

 

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Ultimo aggiornamento: 27-03-07                BitLex |Tutti i diritti riservati |