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Con la conferenza di Marrakesh, a metà degli anni ottanta
si è provveduto a costituire i trips.Questi sono accordi
internazionali sugli aspetti della proprietà intellettuale, correlati al
mercato mondiale. Con essi, non soltanto si disciplinano tutte le
privative (diritti d’autore, brevetti), ma si istituiscono anche delle
norme sostanziali aggiuntive (attività cinematografiche, software e
firmware). A Parigi, viene istituita la convenzione con cui si tutela il
brevetto industriale. A Berna invece si tutela il diritto d’autore nella
particolare specie del diritto musicale, figurativo, letterario. In
definitiva, con i trips si è avuta una grande vittoria nell’
industria informatica americana, essi infatti, non soltanto hanno
implementato le norme sulle vecchie privative, ma hanno ricevuto in toto
quelle delle vecchie sorelle, cioè quelle della convenzione di Parigi e di
Berna. Basti pensare, che negli anni ‘70 fu vietata la brevettabilità del
software, perché il software stesso non soddisfava il requisito della
fisicità, in riferimento ai metasteps, ed in riferimento alla convenzione
di Monaco sul brevetto europeo, ed anche espressamente ai criteri di
brevettabilità. “In quanto tale” non è brevettabile il software, ma se
connesso ad una applicazione brevettabile, lo diventa nei limiti della
brevettabilità dell’applicazione. In questo caso anche il software deve
avere il carattere dell’originalità,anche se di carattere accessorio. Questo disposto è contemplato agli artt. 15 e 16 legge brevetti. Non
essendo possibile applicare per il software come per il firmware una
disciplina ad hoc, in quando non sarebbe stata adottata da tutti gli altri
paesi in via di sviluppo, si è pensato di introdurre il software nella
vecchia convenzione di Berna, questo perché in essa vi avevano aderito
tutti gli stati. Quindi, oggi con l’art.2 l. 633/41 si tutela oltre alle
categorie delle opere cinematografiche, anche il software, in qualunque
stato di produzione. Una privativa può essere richiesta, e si può essere
destinatari di tale tutela solo se il prodotto “software” sia
nuovo ed originale. “Nuovo” nel senso che non deve
essere utilizzato da altri ed “originale” nel senso che si discosta
dallo stato delle tecniche esistenti. Gli americani dicono, che
l’originalità inventiva è il flash of creative genius ( cd.
Lampo di genio). Cosa diversa è l’originalità distintiva che deve
essere idonea a distinguere quel prodotto da altri. In altre parole, l’originalità
creativa è rinvenibile in quel dato romanzo, quella determinata opera,
che riflette l’originalità creativa dell’autore. Con il software, il
problema invece ruota intorno alla personalità dell’autore. Si passa dalla
personalità dell’autore in quanto tale all’ originalità del risultato
(ossia, il software). Se l’opera è fatta da più autori si applicano le
norme sulla comunione, salvo patto contrario. Restano esclusi dalla tutela
le idee e i principi che sono alla base delle opere artistiche. Ne
consegue una tutela rafforzata unicamente al risultato formale e non a
quello sostanziale. Il diritto d’ autore si costituisce con la sua
creazione nel mondo reale. La registrazione del software presso il
registro speciale delle opere multimediali tenuto dalla SIAE, ex art.103 l.633/41,
è un ulteriore prova della paternità dell’opera. Quindi i vari coautori,
non si devono porre il problema di quanta parte d’opera sono titolari, in
quanto il diritto morale di paternità dell’opera è inalienabile.
Particolarità distintiva proviene dal diritto inglese che ha disposto
l’esclusione del diritto morale all’ integrità dell’ opera
cinematografica. In Italia, le cose sono diverse, ed anche per il software
il legislatore ha previsto o esteso il limite temporale di 70 anni
successisi alla morte del suo autore, previsto per le opere intellettuali
in generale
Il momento della nascita del diritto d’autore è contestuale al momento
della creazione dell’opera, non è necessario divulgare l’opera tra il
pubblico, basta semplicemente che essa sia manifestata all’esterno. Tale
diritto si compone del diritto morale e di quello patrimoniale
ovvero quello legato allo sfruttamento economico che ne può
derivare dalla creazione dell’opera. Il primo consiste in un insieme di
facoltà, si pensi alla possibilità di rivendicare nei confronti di
chiunque la paternità dell’opera; di decidere di non pubblicarla (diritto
d’inedito) o di pubblicarla con il proprio nome o mantenendone
l’anonimato; di opporsi a modificazioni e/o deformazioni dell’opera ed ad
ogni altro atto che arrechi pregiudizio all’opera deturpandone il suo
onore o/e la sua reputazione ex artt. 2577 c.c. e 20 l.d.a.. Inoltre
l’autore può ritirare l’opera dal commercio qualora ricorrano gravi
ragioni morali e previo indennizzo nei confronti di quanti avessero
acquistato i diritti patrimoniali. Il diritto morale non è soggetto a
prescrizione, è irrinunciabile, inalienabile, non si perde con la
cessione dei diritti patrimoniali (artt. 2577 c.c. e 22 l.d.a.) e, salvo
che per la facoltà di ritiro dal commercio, possono essere fatti valere
dai congiunti dopo la morte dell’autore (art. 23 l.d.a.). Invece il
diritto patrimoniale si atteggia in modo diverso e consiste nello
sfruttamento economico dell’opera, cosi come recita la norma “in ogni
forma e modo, originale o derivato” ex art. 12 l.d.a.. La legge agli
artt 13-18 l.d.a. elenca minuziosamente la serie di facoltà in cui si
scompone il diritto ovvero: riproduzione, trascrizione, diffusione,
messa in commercio, traduzione, ecc.. La natura giuridica di tale diritto patrimoniale non è assimilabile ad un
vero e proprio diritto di proprietà, infatti non trova piena applicazione
il disposto normativo ex art. 832 c.c che contempla la facoltà di godere e
di disporre in modo pieno ed esclusivo del bene materiale; basta dire che
il diritto d’autore è un diritto funzionale e limitato, controllato dalla
legge al fine di consentire un giusto contemperamento delle opposte
esigenze di remunerare le aspettative dell’autore e di tutelare
l’interesse generale della collettività. Tuttavia, questo diritto, a
differenza di quello morale, è trasferibile ex artt. 2581 e 2589 c.c.; e
può essere oggetto di contratti che, pur restando nella titolarità
dell’autore, consente ad altri lo sfruttamento dell’opera, nei limiti
temporali della sua durata. |