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CAPO I
PRINCIPI GENERALI
SEZIONE I
(Definizioni, finalità e ambito di applicazione)
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si
intende per:
a) allineamento dei dati: il
processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato
alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi
contenute;
b)
autenticazione informatica: la validazione dell’insieme di dati
attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne
distinguono l’identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso
opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza dell’accesso;
c) carta d’identità elettronica: il
documento d’identità munito di fotografia del titolare rilasciato su
supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente
finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il
documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso
per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli
attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare
le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità informatica
dei titolari stessi;
f) certificato qualificato: il
certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I
della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono
ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;
g) certificatore: il soggetto che
presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che
fornisce altri servizi connessi con queste ultime;
h) chiave privata: l'elemento della
coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare,
mediante il quale si appone la firma digitale sul documento
informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della
coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con
il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento
informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
l) dato a conoscibilità limitata: il
dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a
specifici soggetti o categorie di soggetti;
m) dato delle pubbliche
amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica
amministrazione;
n) dato pubblico: il dato
conoscibile da chiunque;
o) disponibilità: la possibilità di
accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme
di legge;
p) documento informatico: la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti;
g)
firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati
oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici,
utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
r) firma elettronica qualificata: la
firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che
garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca
autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario
può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si
riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano
stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato
qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la
creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato per la
creazione della firma elettronica;
s) firma digitale: un particolare
tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che
consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o
di un insieme di documenti informatici;
t) fruibilità di un dato: la
possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi
informativi automatizzati di un’altra amministrazione;
u) gestione informatica dei
documenti: l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione e
segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione,
assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi
formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di
classificazione d’archivio adottato, effettuate mediante sistemi
informatici;
v) originali non unici: i documenti
per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre
scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche
se in possesso di terzi;
z) pubbliche amministrazioni
centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni
universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
aa) titolare: la persona fisica cui
è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivi per
la creazione della firma elettronica;
bb) validazione temporale: il
risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno
o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai
terzi.
Art. 2
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie
locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la
trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in
modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando
con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
2. Le disposizioni del presente codice
si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia
diversamente stabilito, nel rispetto delle loro autonomia organizzativa
e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo
117 della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui al capo II
concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti
informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III,
relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonché le
disposizioni di cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti
informatici si applicano anche ai privati ai sensi dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le disposizioni di cui al capo V,
concernenti l’accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle
informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici
ed agli organismi di diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente codice
si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali approvato con decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Le disposizioni del presente codice
non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni
di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e
consultazioni elettorali.
SEZIONE II
(Diritti dei cittadini e delle imprese)
Art. 3
(Diritto all’uso delle tecnologie)
1. I cittadini e le imprese hanno
diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche
nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i
gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel
presente codice.
Art. 4
(Partecipazione al procedimento amministrativo
informatico)
1. La partecipazione al procedimento
amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono
esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ogni atto e documento può essere
trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel
rispetto della vigente normativa.
Art. 5
(Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche)
1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le
pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano
consentono l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi
titolo dovuti, con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
Art. 6
(Utilizzo della posta elettronica certificata)
1. Le pubbliche amministrazioni
centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. , per ogni scambio
di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno
richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali
salvo che non sia diversamente stabilito.
Art. 7
(Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza)
1. Le pubbliche amministrazioni
centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi
resi; a tale fine sviluppano l’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali
esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per
la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno
le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato
per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l’innovazione e le
tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla
soddisfazione dell’utenza.
Art. 8
(Alfabetizzazione informatica dei cittadini)
1. Lo Stato promuove iniziative volte
a favorire l’alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare
riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di
favorire l’utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche
amministrazioni.
Art. 9
(Partecipazione democratica elettronica)
1. Lo Stato favorisce ogni forma di
uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione
dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per
facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che
collettivi.
Art. 10
(Sportelli per le attività produttive)
1. Lo sportello unico di cui
all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri
servizi verso l’utenza anche in via telematica.
2. Gli sportelli unici consentono
l’invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso
dall’utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni.
3. Al fine di promuovere la massima
efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso
l’adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell’intero
territorio nazionale, lo Stato, d’intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento,
tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l’interoperabilità
delle soluzioni individuate.
4. Lo Stato realizza, nell’ambito di
quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. , un sistema informatizzato per le
imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni
centrali anche ai fini di quanto previsto all’articolo 11.
Art. 11
(Registro informatico degli adempimenti amministrativi
per le imprese)
1. Presso il Ministero delle attività
produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito
il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese,
di seguito denominato ‘Registro’, il quale contiene l'elenco completo
degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche
amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa,
nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi
informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con
apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il
supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa
modulistica.
2. È fatto obbligo alle
amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai
concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via
informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli
adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio
dell'attività di impresa.
3. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività
produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie,
sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso
al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni
del sito.
4. Il Registro è pubblicato su uno o
più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività
produttive.
5. Del Registro possono avvalersi le
autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi
pubblici da loro gestiti.
6. All’onere derivante dall’attuazione
del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 21, comma 2,
della legge 29 luglio 2003, n. 229.
SEZIONE III
(Organizzazione delle pubbliche amministrazioni – Rapporti fra Stato,
Regioni e autonomie locali)
Art. 12
(Norme generali per l’uso delle tecnologie
dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa)
1. Le pubbliche amministrazioni
nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione
degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità,
trasparenza, semplificazione e partecipazione.
2. Le pubbliche amministrazioni
adottano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i
privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di
sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71.
3. Le pubbliche amministrazioni
operano per assicurare l’uniformità e la graduale integrazione delle
modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse
erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della
autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.
4. Lo Stato promuove la realizzazione
e l’utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le
pubbliche amministrazioni ed i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni
utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l’accesso alla
consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni,
nonché l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di
servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.
Art. 13
(Formazione informatica dei dipendenti pubblici)
1. Le pubbliche amministrazioni nella
predisposizione dei piani di cui all’articolo 7-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell’ambito delle risorse
finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di
formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Art. 14
(Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)
1. In attuazione del disposto
dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo
Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le
regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l’interoperabilità
dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e
lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle
amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie
locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la
Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di
digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso e per
l’individuazione delle regole tecniche di cui all’articolo 71.
3. Lo Stato, ai fini di quanto
previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le
regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e
territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la
realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il
trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il
divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e
collocazione territoriale.
Art. 15
(Digitalizzazione e riorganizzazione)
1. La riorganizzazione strutturale e
gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il
migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione nell’ambito di una coordinata strategia che
garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
2. In attuazione del comma 1, le
pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e
semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i
documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione
delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che
l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle
regole tecniche di cui all’articolo 71.
3. La digitalizzazione dell’azione
amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità
idonee a garantire la partecipazione dell’Italia alla costruzione di
reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le
amministrazioni dei Paesi membri dell’Unione europea.
Art. 16
(Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di innovazione e tecnologie)
1. Per il perseguimento dei fini di
cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di
coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di
valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati
dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi
informativi:
a) definisce con proprie direttive
le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento
dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali,
e ne verifica l'attuazione;
b) valuta, sulla base di criteri e
metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle
risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle
singole amministrazioni centrali;
c) sostiene progetti di grande
contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse
nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere
intersettoriale;
d) promuove l'informazione circa le
iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;
e) detta norme tecniche ai sensi
dell’articolo 71 e criteri in tema di pianificazione, progettazione,
realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi
automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro
interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti
organizzativi e della loro sicurezza.
2. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie
riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del
presente codice.
Art. 17
(Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le
tecnologie)
1. Le pubbliche amministrazioni
centrali garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e digitalizzazione dell’amministrazione definite dal
Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro
di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello
sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la
coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello
sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi dell’amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi della coerenza tra
l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la
soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i
tempi e i costi dell’azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della
riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e
monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la
gestione dei sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento
delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della
cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la
predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra
amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative
attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento
del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei
sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e
mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza,
accessibilità e fruibilità.
Art. 18
(Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica)
1. E’ istituita la Conferenza
permanente per l’innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al
Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per
l’innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione
dell’innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
2. La Conferenza permanente per
l’innovazione tecnologica è presieduta da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le
tecnologie; ne fanno parte il Presidente del Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione (d’ora in poi CNIPA), i
componenti del CNIPA, il Capo del dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie, nonché i responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17.
3. La Conferenza permanente per
l’innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per
la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di
innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
4. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie,
provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della
Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica.
5. La Conferenza permanente per
l’innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di
categoria.
6. La Conferenza permanente per
l’innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i
partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento
economico di missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 19
(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico
impiego)
1. È istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica una
banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di
rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura l'aggiornamento
periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle
innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente
intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.
3. All’onere derivante dall’attuazione
del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 21, comma 3,
della legge 29 luglio 2003, n. 229.
CAPO II
(DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E
SCRITTURE)
SEZIONE I
(Documento informatico)
Art. 20(Documento
informatico)
1. Il documento informatico da
chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la
trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice
ed alle regole tecniche di cui all’articolo 71.
2. Il documento informatico
sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale
soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto
delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, che
garantiscano l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento.
3. Le regole tecniche per la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi
dell'articolo 71; la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle
regole tecniche sulla validazione temporale.
4. Con le medesime regole tecniche
sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a
garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle
informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di
legge in materia di protezione dei dati personali.
Art. 21
(Valore probatorio del documento informatico
sottoscritto)
1. Il documento informatico, cui è
apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente
valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive
di qualità e sicurezza.
2. Il documento informatico,
sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica
qualificata, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice
civile. L’utilizzo del dipositivo di firma si presume riconducibile al
titolare, salvo che sia data prova contraria.
3. L'apposizione ad un documento
informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma
elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la
sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della
pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione,
non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti
interessate.
4. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno
Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle
seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i
requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato
membro;
b) il certificato qualificato è
garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in
possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il
certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni
internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai
documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato
per l’innovazione e le tecnologie.
Art. 22
(Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)
1. Gli atti formati con strumenti
informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui
è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e
copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le
attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e
trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi
informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i
medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili
sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto
che ha effettuato l'operazione.
3. Le copie su supporto informatico di
documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad
ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro
conformità all’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato
nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di
appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.
4. Le regole tecniche in materia di
formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni sono definite ai sensi dell’articolo 71, di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
Art. 23
(Copie di atti e documenti informatici)
1. All’articolo 2712 del codice civile
dopo le parole: ‘riproduzioni fotografiche’ è inserita la seguente: ‘,
informatiche’.
2. I duplicati, le copie, gli estratti
del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di
supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle
vigenti regole tecniche.
3. I documenti informatici contenenti
copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in
genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo,
spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici
ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui
che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica
qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di
documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o,
comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli
originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è
assicurata dal responsabile della conservazione mediante l’utilizzo
della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui
all’.
5. Le copie su supporto informatico di
documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o,
comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli
originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e
asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
71.
6. La spedizione o il rilascio di
copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e
dalla esibizione dell’originale formato su supporto cartaceo quando
richieste ad ogni effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di
esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti
informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole
tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
SEZIONE II
(Firme elettroniche e
certificatori)
Art. 24
(Firma digitale)
1. La firma digitale deve riferirsi in
maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di
documenti cui è apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale
integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla
normativa vigente.
3. Per la generazione della firma
digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento
della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti
revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato
qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai
sensi dellarticolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli
elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali
limiti d’uso.
Art. 25
(Firma autenticata)
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi
dell’articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma
digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata
apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua
identità personale, della validità del certificato elettronico
utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto
con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale
o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico
ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico
autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su
altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia
informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni
dell’articolo 23,comma 5.
Art. 26
(Certificatori)
1. L'attività dei certificatori
stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è
libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori
o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti
preposti all'amministrazione, devono possedere i requisiti di
onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui
all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni.
2. L'accertamento successivo
dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta
il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai
certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri
dell'Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le
relative norme tecniche di cui all'articolo 71, e si applicano le
rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.
Art. 27
(Certificatori qualificati)
1. I certificatori che rilasciano al
pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni
previste dall'articolo 26.
2. I certificatori di cui al comma 1,
devono inoltre:
a) dimostrare l'affidabilità
organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività
di certificazione;
b) utilizzare personale dotato delle
conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie
per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello
gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia
delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di
sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del
presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
c) applicare procedure e metodi
amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche
consolidate;
d) utilizzare sistemi affidabili e
prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la
sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a
criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e
certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 35,
comma 5;
e) adottare adeguate misure contro
la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la
riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle
chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.
3. I certificatori di cui al comma 1,
devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via
telematica, una dichiarazione di inizio di attività al CNIPA, attestante
l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente
codice.
4. Il CNIPA procede, d'ufficio o su
segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti
ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal
presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e
la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli
dall'amministrazione stessa.
Art. 28
(Certificati qualificati)
1. I certificati qualificati devono
contenere almeno le seguenti informazioni:
a) indicazione che il certificato
elettronico rilasciato è un certificato qualificato;
b) numero di serie o altro codice
identificativo del certificato;
c) nome, ragione o denominazione
sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato
nel quale è stabilito;
d) nome, cognome o uno pseudonimo
chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del
certificato;
e) dati per la verifica della firma,
cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche,
utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati
per la creazione della stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale
e finale del periodo di validità del certificato;
g) firma elettronica qualificata del
certificatore che ha rilasciato il certificato.
2. In aggiunta alle informazioni di
cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo,
per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice
fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità
fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice
identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un
codice identificativo generale.
3. Il certificato qualificato
contiene, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le
seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il
certificato è richiesto:
a) le qualifiche specifiche del
titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali,
l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni
professionali, nonché poteri di rappresentanza;
b) limiti d'uso del certificato, ai
sensi dellarticolo 30, comma 3;
c) limiti del valore degli atti
unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere
usato, ove applicabili.
4. Il titolare, ovvero il terzo
interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano
tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle
circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.
Art. 29
(Accreditamento)
1. I certificatori che intendono
conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più
elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono di essere
accreditati presso il CNIPA.
2. Il richiedente deve rispondere ai
requisiti di cui all’articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai
documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del
personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per
la verifica della firma, della emissione dei certificati e della
gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle
regole tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto
privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
a) avere forma giuridica di società
di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai
fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo
14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) garantire il possesso, oltre che
da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti
preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti
al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
4. La domanda di accreditamento si
considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di
presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, può
essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di
documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che
non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa
acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere
dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della
domanda, il CNIPA dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito
elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in via
telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
7. Il certificatore accreditato può
qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche
amministrazioni.
8. Sono equiparati ai certificatori
accreditati ai sensi del presente articolo i certificatori accreditati
in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE.
9. Alle attività previste dal presente
articolo si fa fronte nell’ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 30
(Responsabilità del certificatore)
1. Il certificatore che rilascia al
pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico
l'affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d'aver agito
senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole
affidamento:
a) sull'esattezza e sulla
completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in
esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza
rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;
b) sulla garanzia che al momento del
rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la
creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della
firma riportati o identificati nel certificato;
c) sulla garanzia che i dati per la
creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo
complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi;
d) sull’adempimento degli obblighi a
suo carico previsti dall’articolo 32.
2. Il certificatore che rilascia al
pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei
terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni
provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della
revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto
previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71, salvo che provi
d'aver agito senza colpa.
3.Il certificato qualificato può
contenere limiti d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali
può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il
valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente
evidenziati nel processo di verifica della firma secondo quanto previsto
dalle regole tecniche di cui all’articolo 71 . Il certificatore non è
responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato
che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del
valore limite.
Art. 31
(Vigilanza sull'attività di certificazione)
1. Il CNIPA svolge funzioni di
vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e
accreditati.
Art. 32
(Obblighi del titolare e del certificatore)
1. Il titolare del certificato di
firma è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche
idonee ad evitare danno ad altri ed a custodire e utilizzare il
dispositivo di firma con la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Il certificatore è tenuto ad
adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare
danno ad altri, ivi incluso il titolare del certificato.
3. Il certificatore che rilascia, ai
sensi dell’articolo 29, certificati qualificati deve inoltre:
a) provvedere con certezza alla
identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il
certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole
tecniche di cui all'articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
c) specificare, nel certificato
qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo
interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi
all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica
della documentazione presentata dal richiedente che attesta la
sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di
cui all’articolo 71;
e) informare i richiedenti in modo
compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari
requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle
limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di
certificazione;
f) non rendersi depositario di dati
per la creazione della firma del titolare;
g) procedere alla tempestiva
pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato
elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal
quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso
o della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento
dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative
della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni,
secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71;
h) garantire un servizio di revoca e
sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonchè
garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi
dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
i) assicurare la precisa
determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di
sospensione dei certificati elettronici;
j) tenere registrazione, anche
elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato
qualificato dal momento della sua emissione almeno per dieci anni
anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali
procedimenti giudiziari;
k) non copiare, né conservare, le
chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito
il servizio di certificazione;
l) predisporre su mezzi di
comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che
richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli
esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa
ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento
facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle
controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse
elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere
fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il
certificatore;
m) utilizzare sistemi affidabili per
la gestione del registro dei certificati con modalità tali da
garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare
inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia
verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione
del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato
e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che
comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi
pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi
che facciano affidamento sul certificato.
4. Il certificatore è responsabile
dell’identificazione del soggetto che richiede il certificato
qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.
5. Il certificatore raccoglie i dati
personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo
suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e
al mantenimento del certificato, fornendo l’informativa prevista
dall’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati
non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza
l’espresso consenso della persona cui si riferiscono.
Art. 33
(Uso di pseudonimi)
1. In luogo del nome del titolare il
certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo,
qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il
certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla
reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del
certificato stesso.
Art. 34
(Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per
altri soggetti qualificati)
1. Ai fini della sottoscrizione, ove
prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche
amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente
l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine
l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell’articolo 29; tale attività può
essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed
uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I
certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi
possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione
certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie
e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le
caratteristiche dei certificati qualificati;
b) possono rivolgersi a
certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di
contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e
sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente
interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia
organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche
di cui all'articolo 72.
3. Le regole tecniche concernenti la
qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi
professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni
sono emanate con decreti di cui all'articolo 71, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con
gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei
princìpi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
4. Nelle more della definizione delle
specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme
tecniche vigenti in materia di firme digitali.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni
devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per
la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all’articolo 71.
Art. 35
(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della
firma)
1. I dispositivi sicuri e le procedure
utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di
sicurezza tali da garantire che la chiave privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che
la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente
protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.
2. I dispositivi sicuri e le procedure
di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti informatici
a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere
presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente
e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di
generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all’articolo 71.
3. Il secondo periodo del comma 2 non
si applica alle firme apposte con procedura automatica. L’apposizione di
firme con procedura automatica è valida se l’attivazione della procedura
medesima è chiaramente riconducibile alla volontà del titolare e lo
stesso renda palese la sua adozione in relazione al singolo documento
firmato automaticamente.
4. I dispositivi sicuri di firma sono
sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello
schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel
settore della tecnologia dell'informazione di cui al comma 5.
5. La conformità dei requisiti di
sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata
prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in
Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e
certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia
dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle
attività produttive e dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale
la cui attuazione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di
accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di
sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la
certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed
internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al
settore suddetto.
6. La conformità ai requisiti di
sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma
qualificata a quanto prescritto dall'allegato III della direttiva
1999/93/CE è inoltre riconosciuta se certificata da un organismo
all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.
Art. 36
(Revoca e sospensione dei certificati qualificati)
1. Il certificato qualificato deve
essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione
dell'attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2;
b) revocato o sospeso in esecuzione
di un provvedimento dell'autorità;
c) revocato o sospeso a seguito di
richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del
titolare, secondo le modalità previste nel presente codice;
d) revocato o sospeso in presenza di
cause limitative della capacità del titolare o di abusi o
falsificazioni.
2. Il certificato qualificato può,
inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole
tecniche di cui all’articolo 71.
3. La revoca o la sospensione del
certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal
momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento
della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento
temporale.
4. Le modalità di revoca o sospensione
sono previste nelle regole tecniche di cui all’articolo 71.
A rt.
37
(Cessazione dell'attività)
1. Il certificatore qualificato o
accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni
prima della data di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza
indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti
i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1
comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di
altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un
certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non
scaduti al momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1
indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa
documentazione.
4. Il CNIPA rende nota la data di
cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco
di cui all’articolo 29, comma 6.
SEZIONE III
(Contratti, pagamenti, libri e scritture)
Art. 38
(Pagamenti informatici)
1. Il trasferimento in via telematica
di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è
effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
71, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia
e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione
dei dati personali e la Banca d'Italia.
Art. 39
(Libri e scritture)
1. I libri, i repertori e le
scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del
notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta
possono essere formati e conservati su supporti informatici in
conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.
CAPO III
FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
Art. 40
(Formazione di documenti informatici)
1. Le pubbliche amministrazioni che
dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei
propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al
presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71.
2. Fermo restando quanto previsto dal
comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo,
nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è
consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del
principio dell’economicità.
3. Con apposito regolamento, da
emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica,
per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le
attività culturali, sono individuate le categorie di documenti
amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto
cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed
archivistica che sono idonei ad assumere.
4. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene
riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed
ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti
già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo
dei registri cartacei.
Art. 41
(Procedimento e fascicolo informatico)
1. Le pubbliche amministrazioni
gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti
dalla normativa vigente.
2. La pubblica amministrazione
titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico
gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque
formati; all’atto della comunicazione dell’avvio del procedimento ai
sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli
interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di
cui all’articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni
coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità
stabiliti dalle amministrazioni medesime.
Art. 42
(Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche
amministrazioni)
1. Le pubbliche amministrazioni
valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su
supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia
obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla
predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi
cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche
adottate ai sensi dell'articolo 71.
Art. 43
(Riproduzione e conservazione dei documenti)
1. I documenti degli archivi, le
scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di
cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove
riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire
la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel
tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dellarticolo 71.
2. Restano validi i documenti degli
archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o
documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico,
su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità
dei documenti agli originali.
3. I documenti informatici, di cui è
prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere
archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono
conservati in modo permanente con modalità digitali.
4. Sono fatti salvi i poteri di
controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi
delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di
notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 44
(Requisiti per la conservazione dei documenti
informatici)
1. Il sistema di conservazione dei
documenti informatici garantisce:
a) l’identificazione certa del
soggetto che ha formato il documento e dell’amministrazione o
dell’area organizzativa omogenea di riferimento di cui all’articolo
50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
b) l’integrità del documento;
c) la leggibilità e l’agevole
reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative,
inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
d) il rispetto delle misure di
sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in
Allegato B a tale decreto.
CAPO IV
Trasmissione informatica dei documenti
Art. 45
(Valore giuridico della trasmissione)
1. I documenti trasmessi da chiunque
ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso
per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio
gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta
elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
Art. 46
(Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi)
1. Al fine di garantire la
riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche
amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le
informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da
legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle
finalità per le quali sono acquisite.
Art. 47
(Trasmissione dei documenti attraverso la posta
elettronica tra le pubbliche amministrazioni)
1. Le comunicazioni di documenti tra
le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l’utilizzo
della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento
amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
2. Ai fini della verifica della
provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di protocollo
informatizzato;
c) ovvero è comunque possibile
accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71;
d) ovvero trasmesse attraverso
sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. .
3. Entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni
centrali provvedono a:
a) istituire almeno una casella di
posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica
certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. , per ciascun registro di protocollo;
b) utilizzare la posta elettronica
per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti, nel
rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e
previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza
degli strumenti utilizzati.
Art. 48
(Posta elettronica certificata)
1. La trasmissione telematica di
comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta
di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. .
2. La trasmissione del documento
informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica
certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla
notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e
di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta
elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. , ed alle relative regole tecniche.
Art. 49
(Segretezza della corrispondenza trasmessa per via
telematica)
1. Gli addetti alle operazioni di
trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con
strumenti informatici non possono prendere cognizione della
corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a
terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per
estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni
o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di
informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente
destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice,
gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si
considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle
informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la
consegna al destinatario.
CAPO V
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE
SEZIONE I
Dati delle pubbliche amministrazioni
Art. 50
(Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)
1. I dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e
accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle
condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità
dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di
protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria
in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una
pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma
6, salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni
quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei
compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a
carico di quest’ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi
eccezionali sostenuti dall’amministrazione cedente; è fatto comunque
salvo il disposto dell’articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile
l’utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da
parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l’amministrazione
titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici
allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. .
Art. 51
(Sicurezza dei dati)
1. Le norme di sicurezza definite
nelle regole tecniche di cui all’articolo 71 garantiscono l’esattezza,
la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei
dati.
2. I documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con
modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita,
accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
Art. 52
(Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche
amministrazioni)
1. L’accesso telematico a dati,
documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni
secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle
disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati
personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto
e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l’esercizio
del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per
via telematica.
Art. 53
(Caratteristiche dei siti)
1. Le pubbliche amministrazioni
centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che
rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e
reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di
informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di
consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.
2. Il CNIPA svolge funzioni consultive
e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle
amministrazioni centrali.
3. Lo Stato promuove intese ed azioni
comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti
istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.
Art. 54
(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)
1. I siti delle pubbliche
amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati
pubblici:
a) l’organigramma, l’articolazione
degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio
anche di livello dirigenziale non generale, nonché il settore
dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta,
corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
b) l’elenco delle tipologie di
procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non
generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed
ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l’unità
organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento
finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241;
c) le scadenze e le modalità di
adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l’elenco completo delle caselle
di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si
tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. ;
e) le pubblicazioni di cui
all’articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi
di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000,
n. 150;
f) l’elenco di tutti i bandi di gara
e di concorso;
g) l’elenco dei servizi forniti in
rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i
tempi previsti per l’attivazione medesima.
2. Le amministrazioni che già
dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
3. I dati pubblici contenuti nei siti
delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e
senza necessità di autenticazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e
corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti
amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il
sito.
Art. 55
(Consultazione delle iniziative normative del Governo)
1. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad
iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di
particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino
in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti
legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da
organi di giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione
del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.
Art. 56
(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al
giudice amministrativo e contabile)
1. I dati identificativi delle
questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono
resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul
sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET
delle autorità emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni
del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito
in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo
interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET, osservando le
cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati
personali.
Art. 57
(Moduli e formulari)
1. Le pubbliche amministrazioni
provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica
l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i
moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni
sostitutive di notorietà.
2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari
che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed
i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei
suddetti moduli o formulari.
SEZIONE II
Fruibilità dei dati
Art. 58
(Modalità della fruibilità del dato)
1. Il trasferimento di un dato da un
sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.
2. Le pubbliche amministrazioni
possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità
informatica dei dati di cui siano titolari.
3. Il CNIPA definisce schemi generali
di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati
tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le
autonomie locali.
Art. 59
(Dati territoriali)
1. Per dato territoriale si intende
qualunque informazione geograficamente localizzata.
2. E’ istituito il Comitato per le
regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni,
con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle
basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo
scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e
locali in coerenza con le disposizioni del sistema pubblico di
connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. .
3. Per agevolare la pubblicità dei
dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche
amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA
è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il
funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per le
regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per
la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati
territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di
successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la
documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole
amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l’utilizzo
dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da
parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non
comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di
presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico
delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono
nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Agli oneri finanziari di cui al
comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti
strategici del settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 60
(Base di dati di interesse nazionale)
1. Si definisce base di dati di
interesse nazionale l’insieme delle informazioni raccolte e gestite
digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e
contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche
amministrazioni per l’esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto
delle competenze e delle normative vigenti.
2. Ferme le competenze di ciascuna
pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale
costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo
unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e
territoriali e che garantisce l’allineamento delle informazioni e
l’accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni
interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità
di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema
pubblico di connettività di cui all’articolo 16 del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. .
3. Le basi di dati di interesse
nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i
Ministri di volta in volta interessati, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nelle materie di competenza e sentito il Garante per la
protezione dei dati personali. Con il medesimo decreto sono altresì
individuate le strutture responsabili della gestione operativa di
ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema
informativo di cui al comma 2.
4. Agli oneri finanziari di cui al
presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i
progetti strategici del settore informatico di cui all’articolo 27,
comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 61
(Delocalizzazione dei registri informatici)
1. Fermo restando il termine di cui
all’articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere
formati e conservati su supporti informatici in conformità alle
disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite
dall’articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi
stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono
essere conservati anche in luogo diverso dall’Ufficio territoriale
competente.
Art. 62
(Indice nazionale delle anagrafi)
1. L’Indice nazionale delle anagrafi
(INA), di cui all’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è
realizzato con strumenti informatici.
SEZIONE III
(Servizi in rete)
Art. 63
(Organizzazione e finalità dei servizi in rete)
1. Le pubbliche amministrazioni
centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in
base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel
rispetto dei princìpi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo
comunque presenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e
l’eventuale destinazione all’utilizzazione da parte di categorie in
situazioni di disagio.
2. Le pubbliche amministrazioni
centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore
soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la
completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e
l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente.
3. Le pubbliche amministrazioni
collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al
fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più
efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni,
attraverso idonei sistemi di cooperazione.
Art. 64
(Modalità di accesso ai servizi erogati in rete
dalle pubbliche amministrazioni)
1. La carta d’identità elettronica e
la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l’accesso ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia
necessaria l’autenticazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni
possono consentire l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che
richiedono l’autenticazione informatica anche con strumenti diversi
dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi,
purché tali strumenti consentano di accertare l’identità del soggetto
che richiede l’accesso. L’accesso con carta d’identità elettronica e
carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente
dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.
3. Ferma restando la disciplina
riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero
dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per
l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata
la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla
quale non è più consentito l’accesso ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d’identità
elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.
Art. 65
(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica)
1. Le istanze e le dichiarazioni
presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi
dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma
digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore
accreditato;
b) ovvero, quando l'autore è
identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità
elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto
stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa
vigente;
c) ovvero quando l'autore è
identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui
all'articolo, 6, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il
disposto dell’articolo 64, comma 3.
2. Le istanze e le dichiarazioni
inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle
istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in
presenza del dipendente addetto al procedimento.
3. Dalla data di cui all’articolo 64,
comma 3, non è più consentito l’invio di istanze e dichiarazioni con le
modalità di cui al comma 1, lettera c).
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è
sostituito dal seguente:
" . Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide
se effettuate secondo quanto previsto dallarticolo 65 del decreto
legislativo marzo 2005, n. ".
SEZIONE IV
Carte elettroniche
Art. 66
(Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei
servizi)
1. Le caratteristiche e le modalità
per il rilascio, della carta d'identità elettronica, e dell’analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del
compimento del quindicesimo anno di età, sono definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le caratteristiche e le modalità
per il rilascio, per la diffusione e l’uso della carta nazionale dei
servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta
congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:
a) all’emissione della carta
nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto
interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l’onere economico di produzione e
rilascio delle carte nazionale dei servizi è a carico delle singole
amministrazioni che le emettono;
c) eventuali indicazioni di
carattere individuale connesse all’erogazione dei servizi al
cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che
erogano servizi in rete devono consentirne l’accesso ai titolari delle
carta nazionale dei servizi indipendentemente dall’ente di emissione,
che è responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi
può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
3. La carta d’identità elettronica e
l’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento del quindicesimo anno di età, devono contenere:
a) i dati identificativi della
persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'identità elettronica e
l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento del quindicesimo anno di età, possono contenere, a
richiesta dell’interessato ove si tratti di dati sensibili:
a) l'indicazione del gruppo
sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario
previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col
decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al
fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i
servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto
della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le
informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma
elettronica.
5. La carta d'identità elettronica e
la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti
di autenticazione telematica per l’effettuazione di pagamenti tra
soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità
stabilite con le regole tecniche di cui all’articolo 71, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministro
dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai
materiali utilizzati per la produzione della carta di identità
elettronica, del documento di identità elettronico e della carta
nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.
7. Nel rispetto della disciplina
generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche
amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono
sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente
articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
8. Le tessere di riconoscimento
rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere
realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità
della carta nazionale dei servizi per consentire l’accesso per via
telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
CAPO VI
SVILUPPO,
ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Art. 67
(Modalità di sviluppo ed acquisizione)
1. Le pubbliche amministrazioni
centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad
alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o più
proposte utilizzando il concorso di idee di cui all’articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. Le amministrazioni appaltanti
possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o
l’esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte
ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di
congruità del CNIPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai
sensi dell’articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai
sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti
soggettivi.
Art. 68
(Analisi comparativa delle soluzioni)
1. Le pubbliche amministrazioni, nel
rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste
dall’ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione
comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni
disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici
per conto e a spese dell’amministrazione sulla scorta dei requisiti
indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici
sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre
amministrazioni;
c) acquisizione di programmi
informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
d) acquisizione di programmi
informatici a codice sorgente aperto;
e) acquisizione mediante
combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).
2. Le pubbliche amministrazioni nella
predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano
soluzioni informatiche che assicurino 1'interoperabilità e la
cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. , e che consentano la rappresentazione
dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto,
salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.
3. Per formato dei dati di tipo aperto
si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.
4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con
periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti
utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di
trasferimento dei formati.
Art. 69
(Riuso dei programmi informatici)
1. Le pubbliche amministrazioni che
siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche
indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato
sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad
altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano
adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
2. Al fine di favorire il riuso dei
programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai
sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è
previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per
conto e a spese dell’amministrazione siano facilmente portabili su altre
piattaforme.
3. Le pubbliche amministrazioni
inseriscono, nei contratti per l’acquisizione di programmi informatici,
di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei
programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre
amministrazioni.
4. Nei contratti di acquisizione di
programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle
amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il
fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed
organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato
lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni,
servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette
definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi
indicati.
Art. 70
(Banca dati dei programmi informatici
riutilizzabili)
1. Il CNIPA, previo accordo con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche
realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di
altre pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni
centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano
preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese
note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l’eventuale mancata
adozione.
CAPO V
REGOLE TECNICHE
Art. 71
(Regole tecniche)
1. Le regole tecniche previste nel
presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le
amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali
nelle materie di competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica
con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui
all’articolo del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. , e con le
regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Le regole tecniche vigenti nelle
materie del presente codice restano in vigore fino all’adozione delle
regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI
Art. 72
(Norme transitorie per la firma
digitale)
1. I documenti sottoscritti con firma
digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti
nell'elenco pubblico già tenuto dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con
firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori
accreditati.
Art. 73
(Aggiornamenti)
1. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per
assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle
materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la
modifica o l’integrazione delle disposizioni contenute nel presente
codice.
Art. 74
(Oneri finanziari)
1. All’attuazione del presente decreto
si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Art. 75
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico sono abrogati:
a) il decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10;
b) gli articoli 1, comma 1, lettere
t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm),
nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17;
20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter;
29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi
1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo A);
c) l’articolo 26 comma 2, lettera
a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d) articolo 27, comma 8, lettera b),
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
e) gli articoli 16, 17, 18 e 19
della legge 29 luglio 2003, n. 229.
2. Le abrogazioni degli articoli 2,
comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e
6; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28
dicembre 2000, n. 443 (Testo B).
3. Le abrogazioni degli articoli 1,
comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh),
ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20;
22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter;
29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).
Art. 76
(Entrata in vigore del codice)
1. Le disposizioni del presente codice
entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.
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