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La gestione dei nomi di dominio è assegnata ad enti specifici, detti
Naming Authority, che devono disciplinare e gestire l’assegnazione dei
nomi di dominio. In Italia, l’ente incaricato di svolgere questa funzione
è presente sul sito internet www.nic.it. Questo ente detta le procedure
da applicare o le cc.dd. Regole di Naming, che devono essere rispettate
quando si intende registrare un dominio.
Invece, la Registration Autority è investita della responsabilità
dell'assegnazione dei nomi di dominio e della tenuta dei registri
corrispondenti. Infatti, i nomi di dominio vengono assegnati in uso dalla
RA ai richiedenti seguendo l'ordine cronologico delle richieste pervenute,
secondo il principio "first come first served". Va precisato che questo
non è un principio assoluto, infatti mancando in Italia una disciplina
legislativa ad hoc, la giurisprudenza è intervenuta facendo riferimento ad
altri principi, in particolare, al diritto sui segni distintivi,
stabilendo che al nome di dominio si applica di volta in volta la
normativa che più si adatta al caso concreto.
Le Regole di Naming sono destinate ad una regolamentazione interna
all'ente, sono cioè vincolanti solo per le parti che le accettano
espressamente, facendo salva la possibilità di adire al giudice ordinario.
Alcuni criteri che regolano l'assegnazione dei nomi di dominio possono
essere così elencati:
· la registrazione del nome di dominio è obbligatoria;
· le richieste di assegnazione dei nomi di dominio avvengano secondo il
criterio temporale di assegnazione del “first come , first served”;
· la funzione del D-N è solo quella di identificare univocamente i
soggetti o gruppi di soggetti presenti sulla rete;
· le associazioni che non siano dotate di partita IVA o codice fiscale
possono registrare un solo nome a dominio.
L'assegnazione di un nome di dominio avviene o su impulso del soggetto che
desidera registrare un dominio direttamente alla RA., oppure a mezzo di un
intermediario, ovvero un provider. La procedura è molto semplice, basta
compilare un modulo elettronico, contenente più che altro dati tecnici, e
sottoscrivendo una Lettera di Assunzione di Responsabilità. L'assegnatario
con la sottoscrizione di quest'ultima si assume tutte le responsabilità,
civili e penali, che potrebbero verificarvi con l' uso illecito del nome
di dominio così assegnato. La revoca di un D-N, precedentemente assegnato
può avvenire per rinuncia dell'assegnazione, d'ufficio o con sentenza
passata in giudicato o decisione arbitrale. Invece, la sospensione può
essere disposte dalla RA su ordine dell'autorità, oppure su richiesta
dell'assegnatario al quale ne sia contestato giudizialmente l'uso.
Il domain-name può essere trasferito per accordo delle parti, a titolo di
succesione universale o particolare, o a seguito di una procedura di
riassegnazione. Nel caso di trasferimento su accordo delle parti, il nuovo
assegnatario procederà ad assolvere gli oneri previsti per l'assegnazione,
ovvero la compilazione e l'invio del modulo elettronico e della lettera
L.A.R., rispettivamente alla RA. Inoltre, la procedura di trasferimento
dovrà essere integrata dall'invio, sempre alla RA, di una dichiarazione
congiunta sottoscritta dal cedente e dal cessionario, relativa al
trasferimento del nome di dominio di cui si tratta. Nel caso di un
trasferimento a seguito di una procedura di riassegnazione, oltre al
modulo elettronico ed alla lettera L.A.R., si dovrà inviare anche il
provvedimento che ha risolto la disputa legata al dominio in questione.
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