Navigare tra diritto ed informatica

a cura del  Dott. Gregorio Esposito

 

 

 

Domain - name

  • La Naming Authority e la Registration Authority

La gestione dei nomi di dominio è assegnata ad enti specifici, detti Naming Authority, che devono disciplinare e gestire l’assegnazione dei nomi di dominio. In Italia, l’ente incaricato di svolgere questa funzione è presente sul sito internet www.nic.it. Questo ente detta le procedure da applicare o le cc.dd. Regole di Naming, che devono essere rispettate quando si intende registrare un dominio.
Invece, la Registration Autority è investita della responsabilità dell'assegnazione dei nomi di dominio e della tenuta dei registri corrispondenti. Infatti, i nomi di dominio vengono assegnati in uso dalla RA ai richiedenti seguendo l'ordine cronologico delle richieste pervenute, secondo il principio "first come first served". Va precisato che questo non è un principio assoluto, infatti mancando in Italia una disciplina legislativa ad hoc, la giurisprudenza è intervenuta facendo riferimento ad altri principi, in particolare, al diritto sui segni distintivi, stabilendo che al nome di dominio si applica di volta in volta la normativa che più si adatta al caso concreto. Le Regole di Naming sono destinate ad una regolamentazione interna all'ente, sono cioè vincolanti solo per le parti che le accettano espressamente, facendo salva la possibilità di adire al giudice ordinario. Alcuni criteri che regolano l'assegnazione dei nomi di dominio possono essere così elencati:
· la registrazione del nome di dominio è obbligatoria;
· le richieste di assegnazione dei nomi di dominio avvengano secondo il criterio temporale di assegnazione del “first come , first served”;
· la funzione del D-N è solo quella di identificare univocamente i soggetti o gruppi di soggetti presenti sulla rete;
· le associazioni che non siano dotate di partita IVA o codice fiscale possono registrare un solo nome a dominio.

  • Procedura di assegnazione, revoca e sospenzione di un D-N

L'assegnazione di un nome di dominio avviene o su impulso del soggetto che desidera registrare un dominio direttamente alla RA., oppure a mezzo di un intermediario, ovvero un provider. La procedura è molto semplice, basta compilare un modulo elettronico, contenente più che altro dati tecnici, e sottoscrivendo una Lettera di Assunzione di Responsabilità. L'assegnatario con la sottoscrizione di quest'ultima si assume tutte le responsabilità, civili e penali, che potrebbero verificarvi con l' uso illecito del nome di dominio così assegnato. La revoca di un D-N, precedentemente assegnato può avvenire per rinuncia dell'assegnazione, d'ufficio o con sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale. Invece, la sospensione può essere disposte dalla RA su ordine dell'autorità, oppure su richiesta dell'assegnatario al quale ne sia contestato giudizialmente l'uso.

  • Trasferimento di un nome di dominio

Il domain-name può essere trasferito per accordo delle parti, a titolo di succesione universale o particolare, o a seguito di una procedura di riassegnazione. Nel caso di trasferimento su accordo delle parti, il nuovo assegnatario procederà ad assolvere gli oneri previsti per l'assegnazione, ovvero la compilazione e l'invio del modulo elettronico e della lettera L.A.R., rispettivamente alla RA. Inoltre, la procedura di trasferimento dovrà essere integrata dall'invio, sempre alla RA, di una dichiarazione congiunta sottoscritta dal cedente e dal cessionario, relativa al trasferimento del nome di dominio di cui si tratta. Nel caso di un trasferimento a seguito di una procedura di riassegnazione, oltre al modulo elettronico ed alla lettera L.A.R., si dovrà inviare anche il provvedimento che ha risolto la disputa legata al dominio in questione.

 

 

 

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Ultimo aggiornamento: 27-03-07                BitLex |Tutti i diritti riservati |