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1.
Modalità di identificazione - attributo D03
(del 18
maggio 2006)
I valori ammessi sono indicati nell'Allegato B delle Istruzioni UIC,
paragrafo 1.7 ("Codice Tipo di Identificazione").
2.
Soggetti di cui alla lettera s-bis art. 2 D.Lgs. 56/2004 "... ogni altro
soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti,
consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di
amministrazione, contabilità e tributi"
(del 18
maggio 2006)
Gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle
operazioni sospette saranno applicabili in seguito alla modifica del D.M. n.
141/2006, che dovrà aver luogo entro 240 gg. a partire dalla data di entrata
in vigore (23/02/06) del decreto.
3.
Decorrenza obblighi antiriciclaggio
(del 18
maggio 2006)
Gli obblighi di identificazione della clientela, di istituzione
dell'archivio unico e di segnalazione di operazioni sospette decorrono dalla
data di entrata in vigore delle Istruzioni UIC (22/04/06). Gli obblighi di
identificazione, registrazione e conservazione non si applicano agli
incarichi conferiti dal cliente prima di tale data, salvo che essi siano
ancora in essere nei 12 mesi successivi. In questo caso il professionista
dovrà adempiere ai suddetti obblighi entro tale scadenza.
4.
Archivio unico cartaceo
(del 18
maggio 2006)
Consiste in un registro numerato progressivamente, siglato in ogni pagina a
cura del soggetto obbligato o da un suo collaboratore o dipendente
autorizzato per iscritto nonchè recante alla fine dell'ultimo foglio
l'indicazione del numero di pagine di cui si compone e la firma delle
suddette persone. Il professionista può scegliere di tenere un archivio
cartaceo ancorché già utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della
propria attività. Non è ammesso l'utilizzo di registro su fogli mobili o di
quaderno ad anelli.
5.
Documenti per l'identificazione
(del 18
maggio 2006)
Non è necessario acquisire copia del documento di identità o di
riconoscimento in quanto è sufficiente l'acquisizione degli estremi dello
stesso. Il documento deve essere in corso di validità ma non sussiste alcun
obbligo di monitorarne la scadenza.
6.
Esenzioni dagli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione
(del 18
maggio 2006)
Tali esenzioni, ex. art. 14, c. 1 D.M. n. 142/06, non si applicano per
prestazioni e operazioni poste in essere tra professionisti.
7.
Istituzione archivio unico
(del 18
maggio 2006)
L'obbligo di istituzione dell'archivio unico informatico o cartaceo sorge
soltanto qualora vi siano informazioni da registrare. Il termine per
provvedere alla registrazione è di 30 gg. dalla identificazione del cliente.
I dati vanno conservati per 10 anni dalla conclusione della prestazione.
8.
Sanzioni
(del 18
maggio 2006)
L'omessa istituzione dell'archivio unico è punita con l'arresto da 6 mesi ad
1 anno o con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro, mentre la tardiva o omessa
registrazione sono punite con la multa da 2.582 a 12.911 euro.
9.
Segnalazioni di operazioni sospette
(del 18
maggio 2006)
L'obbligo sussiste a prescindere dal valore della prestazione, non essendo
ancorato ad alcuna soglia.
10.
Attività di componente collegio sindacale
(del 21
giugno 2006)
L'attività di componente di un collegio sindacale, anche laddove includa la
revisione contabile, non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi
antiriciclaggio (Istruzioni UIC, Parte I, par. 2). Il rinnovo della carica
di sindaco alla scadenza del triennio non integra una prestazione
professionale oggetto di registrazione. Rimane impregiudicata l'applicazione
dell'obbligo generale ex art. 10 L. 197/91 (Vedi Parere Comitato L. 197 n.
98 del 15/06/05 all'indirizzo www.uic.it, Antiriciclaggio-Normativa-Pareri
Comitato AR).
11.
Archivio unico informatico affidato a terzi
(del 21
giugno 2006)
Nel caso in cui la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico
venga affidata a terzi (ad esempio: altri professionisti o società di
revisione, associazioni di categoria, centri di servizio), il professionista
deve poter accedere all'archivio in ogni momento, attraverso un collegamento
tra strumenti informatici. Nel caso in cui si utilizzi un unico centro
servizi per la tenuta e la gestione dell'AUI per più studi professionali,
devono essere valorizzati gli attributi D01 e A01 in modo da consentire
l'individuazione dell'archivio di ogni singolo professionista.
12.
Ricezione di somme in contanti o tramite assegno bancario per il pagamento
delle imposte
(del 21
giugno 2006)
E' vietato il trasferimento tra soggetti diversi di contante e titoli al
portatore per valori superiori a 12.500 euro (art. 1 L. 197/91). Detti
trasferimenti vanno effettuati per il tramite di intermediari abilitati. Per
quanto concerne gli assegni superiori a detto limite, essi dovranno indicare
il nome o la ragione sociale del beneficiario e contenere la clausola di non
trasferibilità. Ciò premesso, la ricezione e l'utilizzo per conto del
cliente di mezzi di pagamento per importi, anche frazionati se riferiti alla
stesso incarico, superiori a 12.500 euro, al fine del pagamento delle
imposte, integra di per sé una delle prestazioni professionali per cui
sussistono gli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione
in archivio unico.
13.
Attività professionale in forma associata o societaria
(del 21
giugno 2006)
I professionisti che svolgono l'attività professionale in forma associata o
societaria possono tenere l'archivio in forma accentrata nello studio o
ufficio. Qualora si opti per questa possibilità, nell'archivio unico dovrà
essere specificato, ad esempio tramite una sigla, il professionista che ha
eseguito l'identificazione del cliente. E' fatta salva la facoltà per ogni
componente l'associazione o la società di formare un proprio archivio.
Qualora il professionista non faccia parte di uno studio ed esegua, come
esterno, gli incarichi professionali che questo gli affida, dovrà tenere un
proprio archivio unico nel quale registrare i dati identificativi dello
studio associato e del cliente nei cui confronti è resa la prestazione
professionale.
14.
Prestazioni professionali periodiche
(del 21
giugno 2006)
(sostituito dal parere 26)
15.
Attività professionale svolta a seguito di incarico conferito dall'Autorità
Giudiziaria
(del 21
giugno 2006)
L'attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte
dell'Autorità Giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore fallimentare
o di consulente tecnico d'ufficio, è esclusa dall'ambito di applicazione
delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce
in qualità di organo ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella
fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale
così come definite dall'art. 1 lett. g) ed h) del D.M. 141/2006 e dalla
Parte I, par. 1, Istruzioni UIC.
16.
Contratti di consulenza a compenso fisso annuale
(del 21
giugno 2006)
(sostituito dal parere 26)
17.
Archivio unico informatico - reinserimento dei dati di un cliente
precedentemente cancellato - rettifica di una registrazione
(del 21
giugno 2006)
Nel caso in cui un cliente, dopo essere stato registrato nell'archivio
(sezione D) venga cancellato e scaturisca successivamente la necessità di
reinserirlo per una nuova prestazione professionale, trattandosi di una
nuova registrazione per altra prestazione, si valorizza l'attributo D09 e si
può utilizzare il codice già utilizzato nella prima registrazione
successivamente cancellata. Si valorizza altresì l'attributo D54.A con 0.
Nel caso in cui ci fosse la necessità di rettificare una registrazione mai
modificata prima, lo stato dell'attributo A54.A passa da 0 a 3 e
nell'attributo A054.B si indica la data di esecuzione della rettifica. Se si
dovesse ulteriormente variare questa registrazione, lo stato rimane 3, e si
valorizza la nuova data di rettifica nell'attributo A54.B
18.
Incarichi ricevuti da altro professionista
(del 21
giugno 2006)
Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro
professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non
conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B
dovrà considerare, ai fini dell'espletamento degli obblighi di
identificazione e registrazione, quale cliente sia il professionista A sia
il cliente di A. Nell'ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal
professionista B si sostanzi unicamente in una collaborazione puramente
intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del
cliente di A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di
identificazione e registrazione nei confronti del professionista A .
19.
Identificazione di persona giuridica
(del 21
giugno 2006)
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i professionisti sono tenuti
ad acquisire, quali dati identificativi: la denominazione, la sede legale e
il codice fiscale. E' inoltre necessario verificare, ai sensi di quanto
previsto nel Provvedimento dello scrivente Parte II punto 2, l'esistenza del
potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A
tal fine, il cliente deve consegnare adeguata documentazione (ad esempio,
visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere
consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il
conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione
necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Ai fini della
registrazione dei dati identificativi nell'archivio informatico, i dati
riferiti alla persona fisica richiedente la prestazione professionale
andranno inseriti nel campo D09A mentre quelli della persona giuridica vanno
inseriti nell'attributo D09B. In caso di più rappresentanti legali o
amministratori delegati, la compilazione del campo D09A dovrà essere
ripetuta.
20.
Società di elaborazione dati
(del 21
giugno 2006)
Qualora dei revisori contabili esercitino la professione mediante la
costituzione di una società, si evidenzia che le disposizioni contenute nel
D.M. 141/2006 e nelle Istruzioni UIC si applicano ai liberi professionisti
anche nello svolgimento della propria attività professionale in forma
societaria, oltreché individuale. Lo svolgimento in forma societaria
dell'attività di elaborazione dati contabili e fiscali sostanzia una
prestazione professionale di valore indeterminato o indeterminabile che
comporta l'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione dei
soggetti che conferiscono l'incarico alla suddetta società qualora tale
prestazione comprenda anche la predisposizione delle dichiarazioni
tributarie e la cura di ulteriori adempimenti. Viceversa, lo svolgimento
dell'attività di mera elaborazione contabile, senza alcun intervento e
responsabilità nella predisposizione dei risultati di tale elaborazione (nonchè
la vendita o il noleggio di programmi software destinati all'elaborazione
stessa) non comporta l'adempimento degli obblighi in questione.
21.
Segnalazione di operazioni sospette - reati tributari
(del 21
giugno 2006)
In merito alla rilevanza come reati presupposto del reato di riciclaggio
degli illeciti tributari previsti dagli artt. 2, 3, 4 del D.Lgs. 74/2000 si
chiarisce che le fattispecie oggetto di segnalazione ex. art. 3 della L.
197/91 sono quelle per cui il professionista abbia maturato il sospetto che
il denaro, i beni o altre utilità oggetto dell'operazione richiesta dal
cliente possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis e ter del
codice penale (delitti). L'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 prevede come
fattispecie delittuosa la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture
o altri documenti per operazioni inesistenti che, pertanto, può integrare
reato presupposto a quello di riciclaggio. Tale illecito può rientrare fra
le casistiche oggetto di segnalazione come operazione sospetta. Gli artt. 3
e 4 del D.Lgs. 74/2000 contemplano delle fattispecie che assumono rilevanza
delittuosa al di sopra di una certa soglia. Al di sotto di tale soglia,
l'illecito perpetrato non costituisce ovviamente reato presupposto al
riciclaggio.
22.
Incarico di recupero credito
(del 21
giugno 2006)
L'incarico di recupero del credito di importo superiore a 12.500 euro che si
sostanzia per il professionista nell'attività giudiziaria di notifica ed
iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed eventuale
procedimento di pignoramento non rientra nell'ambito di applicazione degli
obblighi antiriciclaggio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1
lett. b) del D.M . 141/2006 e dalle relative Istruzioni UIC, Parte 1, par.
2.
23.
Attività di docenza
(del 21
giugno 2006)
L'attività di docenza esplicata da un professionista nell'ambito di corsi di
formazione e aggiornamento, non rientra nell'ambito di applicazione della
disciplina antiriciclaggio.
24.
Notai: stipula di atti di compravendita di immobili e contratto di mutuo
(del 21
giugno 2006, aggiornato il 28 Giugno 2006)
In caso di compravendita immobiliare, sono da considerarsi clienti tutte le
parti che intervengono nella stipula dell'atto, e pertanto vanno tutte
identificate, sebbene la parte che prende contatti con il notaio è in genere
l'acquirente. Per quanto riguarda il contratto di mutuo, il notaio è tenuto
all'identificazione del funzionario che interviene su incarico
dell'intermediario bancario, il quale dovrà fornire i dati identificativi
dell'intermediario per conto del quale opera.
25.
Nozione di cliente: società fiduciaria
(del 21
giugno 2006)
Nel caso in cui cliente del professionista sia una società fiduciaria, ai
fini antiriciclaggio dovrà essere identificare soltanto la società
fiduciaria (ed il suo delegato), e non il cliente per conto del quale la
fiduciaria opera.
26. Prestazioni professionali periodiche ed incarichi a compenso fisso
annuale
(del 20
novembre 2006)
In quest'ambito occorre distinguere tra incarico a tempo indeterminato, che
non richiede rinnovo di registrazione poiché non ha una scadenza,
dall'incarico a tempo determinato e da quello a tempo determinato con
possibilità tacita di rinnovo. Soltanto nel secondo caso è richiesta una
nuova registrazione, come conseguenza di un nuovo contratto d'opera
conferito al professionista con una nuova proposta accettata dallo stesso.
Nel terzo caso, poiché il contratto stesso prevede un termine che può essere
tacitamente prorogato, allorché manchi una disdetta, il contratto che
prosegue è sempre quello iniziale che non richiede una nuova registrazione.
Diversamente per le prestazioni professionali che durante tale contratto
prevedano un intervento del professionista nei trasferimenti per valori
superiori ai 12.500 euro vige l'obbligo di registrazione: queste andranno
registrate secondo i loro tempi, non potendosi ritenere sufficiente la sola
registrazione iniziale di valore indeterminato dell'incarico. In presenza di
un incarico a compenso fisso annuale che rientri in una delle categorie
indicate nell'Allegato A2, quali ad esempio la consulenza aziendale o
l'assistenza tributaria, si conviene sulla registrazione dell'incarico
generico e non anche delle singole prestazioni che in quell'ambito vengono
compiute, ferma restando la necessità di effettuare distinte ed ulteriori
registrazioni per le operazioni di trasmissione, movimentazione o gestione
di mezzi di pagamento beni o utilità in nome o per conto del cliente
d'importo superiore a 12.500 euro nonché per l'assistenza finalizzata a tali
trasferimenti.
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