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CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA
Art. 1.
1. All'articolo 600-bis del
codice penale, il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
"Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i
quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità
economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa non inferiore a curo 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al
secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia
compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a
cinque anni.
Se l'autore del fatto di cui al secondo
comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della
reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi".
Art. 2.
1. All'articolo 600-ter del
codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
primo comma e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, utilizzando minori degli anni
diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale
pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad
esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da curo 25.822 a curo 258.228";
b) al
terzo comma, dopo la parola: "divulga" e' inserita la seguente: ",
diffonde";
c) il
quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di
cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a
titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e'
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a
euro 5.164";
d) dopo il
quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dal terzo e dal quarto
comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il
materiale sia di ingente quantità".
Art. 3.
1. L'articolo 600-quater del
codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 600-quater. -
(Detenzione di materiale pornografico). - Chiunque, al di fuori
delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente
si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando
minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni
e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena e' aumentata in misura non
eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente
quantità".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 600-quater
del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge,
e' inserito il seguente:
"Art. 600-quater.1.
(Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter
e 600-quater si applicano anche quando il materiale
pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando
immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e'
diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono
immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate
in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di
rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".
Art. 5.
1. All'articolo 600-septies del
codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La condanna o l'applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in
ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di
ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o
strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".
Art. 6.
1. All'articolo 609-quater del
codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo comma, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) non ha compiuto gli anni sedici,
quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il
di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di
cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il
minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di
convivenza";
b) dopo il
primo comma e' inserito il seguente:
"Al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche
adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei
poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona
minore che ha compiuto gli anni sedici, e' punito con la reclusione da
tre a sei anni".
Art. 7.
1. All'articolo 609-septies,
quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
numero 1), la parola: "quattordici" e' sostituita dalla seguente:
"diciotto";
b) il
numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) se il fatto e' commesso
dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente,
dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni
di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che
abbia con esso una relazione di convivenza".
Art. 8.
1. All'articolo 609-nonies del
codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla
linea, dopo le parole: "La condanna" sono inserite le seguenti: "o
l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale";
b) al
numero 1), dopo le parole: "elemento costitutivo" sono inserite le
seguenti: "o circostanza aggravante";
c) e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La condanna o l'applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis,
609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di
persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e
609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da
qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' da ogni
ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o
private frequentate prevalentemente da minori".
Art. 9.
1. All'articolo 734-bis del
codice penale le parole: "600-ter, 600-quater" sono
sostituite dalle seguenti: "600-ter e 600-quater,
anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l,".
Art. 10.
1. All'articolo 25-quinquies,
comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla
lettera b), dopo le parole: "600-ter, primo e secondo
comma," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,";
b) alla
lettera c), dopo le parole: "e 600-quater," sono
inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di
cui all'articolo 600-quater.l,".
Art. 11.
1. All'articolo 444, comma 1-bis,
del codice di procedura penale, dopo le parole: "di cui all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater," sono inserite le seguenti: "i
procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.l,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale
pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter,
609-quater e 609-octies del codice penale,".
Art. 12.
1. All'articolo 380, comma 2, lettera
d), del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi
primo e secondo," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,".
2. All'articolo 381, comma 2, del codice
di procedura penale, dopo la lettera l) e' inserita la
seguente:
"l-bis) offerta, cessione o
detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter,
quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative
al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. l del
medesimo codice;".
Art. 13.
1. All'articolo 266, comma 1, lettera
f-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: "del codice
penale" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo
codice".
Art. 14.
1. All'articolo 190-bis, comma
1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter,
600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l,".
2. All'articolo 392, comma 1-bis,
del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter," sono
inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di
cui all'articolo 600-quater.1,".
3. All'articolo 398, comma 5-bis,
del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter," sono
inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di
cui all'articolo 600-quater 1,".
Art. 15.
1. All'articolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 1,
quarto periodo, dopo le parole: "articoli 575," sono inserite le
seguenti: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e
secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-octies," e dopo le parole: "dagli
articoli 609-bis," sono inserite le seguenti: "609-ter,".
Art. 16.
1. All'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo
le parole: "600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,".
2. All'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole:
"600-quater" sono inserite le seguenti: ", anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14
della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti
di cui all'articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del
codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di
cui all'articolo 600-quater.l del medesimo codice.
Art. 17.
1. Gli operatori turistici che
organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno
l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in
maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei
documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonche' nei propri
cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente
avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo .....
della legge n.... - La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se
commessi all'estero".
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai
documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Gli operatori turistici che violano
l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione
della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive.
Art. 18.
1. All'articolo 17, comma 2, secondo
periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: "600-ter,
terzo comma, e 600-quater del codice penale," sono inserite le
seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1 dello stesso codice,".
CAPO II.
NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA A MEZZO INTERNET
Art. 19
1. Dopo l'articolo 14 della legge 3
agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:
"Art. 14-bis. - (Centro
nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET)
- 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma
2 dell'articolo 14, e' istituito il Centro nazionale per il contrasto
della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato
"Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni,
provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti
pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile,
riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo
sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di
comunicazione, nonche' i gestori e gli eventuali beneficiari dei
relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e
gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le
determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo
il sito segnalato, nonche' i nominativi dei gestori e dei beneficiari
dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente
aggiornato.
2. Il
Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie
esistenti. Dall'istituzione e dal funzionamento del Centro non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Il
Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le pari opportunità elementi informativi e dati
statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine
della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione
della pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma
I.
Art. 14-ter. - (Obblighi per
fornitori dei servizi della società dell'informazione resi attraverso
reti di comunicazione elettronica) - 1. I fornitori dei
servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono
obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti
di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le
imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono
o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale
pedopornografico, nonche' a comunicare senza indugio al Centro, che ne
faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali
imprese o soggetti.
2. I
fornitori dei servizi per l'effetto della segnalazione di cui al comma 1
devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno
quarantacinque giorni.
3. Salvo
che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al
comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a
euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle
comunicazioni.
4. Nel
caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Art. 14-quater. - (Utilizzo
di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono
materiale pedopornografico) - 1. I fornitori di
connettività alla rete INTERNET, al fine di impedire l'accesso ai siti
segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di
filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti
individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le
associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività
della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il
termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete INTERNET
devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.
2. La
violazione degli obblighi di cui al comma 1 e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione
della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.
3. Nel
caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il
pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Art. 14-quinquies. - (Misure
finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale
pedopornografico). - 1. Il Centro trasmette all'Ufficio
italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche,
agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli
intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le
informazioni di cui all'articolo 14-bis relative ai soggetti
beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di
materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET
e sulle altre reti di comunicazione.
2. Le
banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli
intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano
all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad
operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.
3. Ai fini
dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14-bis
l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma
2.
4. Sono
risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di
moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari
finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai
sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi,
di carte di pagamento.
5. Il
Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta
di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale
concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET o su
altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta
elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario
emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai
titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al
rispettivo titolare.
6. Le
banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli
intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformità
con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di
revoca di cui al comma 5 nell'ambito delle segnalazioni previste per le
carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-bis della
legge 15 dicembre 1990, n. 386.
7. Le
banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli
intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano
all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al
comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad
operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.
L'UIC trasmette le informazioni così acquisite al Centro.
8. Con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari
opportunità e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca
d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei
dati personali, sono definite le procedure e le modalità da applicare
per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e
telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.
9. La
Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui
al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte
delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane
Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento.
In caso di violazione, ai responsabili e' applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione della
sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso della
moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, su
segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si
applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni.
10. Le
somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
fondo di cui all'articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento
delle iniziative per il contrasto della pedopomografia sulla rete
INTERNET".
2. Il decreto di cui all'articolo 14-quater,
comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Il regolamento di cui all'articolo 14-quinquies,
comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, e' adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 20.
1. All'articolo 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. E' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari
opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e
le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche
amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A
tale fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una
banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle
amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del
fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite
la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonche'
le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche
per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la
sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle
assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro
per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla
tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere
dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzate; ad apportare, can propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio".
2. Il decreto di cui all'articolo 17,
comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
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