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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, comma 1 della legge 3
febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2002»;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente:
«Attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite»;
Visto in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8, comma 4, del
citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante: «Provvedimenti
urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante:
«Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di
provenienza illecita ad attivita' non finanziarie particolarmente
suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell'articolo
15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Comitato Antiriciclaggio espresso nella seduta del 28
luglio 2004;
Udito il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore e le
amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso
nella riunione del 12 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata
con nota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2/2005 del 23 dicembre 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Capo I
Definizioni e ambito di
applicazione
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono
per:
a) «direttiva»: la direttiva del Consiglio delle comunità europee n.
91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre
2001;
b) «legge antiriciclaggio»: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni e integrazioni;
c) «decreto»: il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
d) «codice in materia di protezione dei dati personali»: il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e) «UIC»: l'Ufficio italiano dei cambi;
f) «libero professionista»: il soggetto iscritto ai relativi collegi,
ordini, albi ed elenchi come individuato all'articolo 2, comma 1, lettere s)
e t) del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, anche quando svolge
l'attività professionale in forma societaria o associativa;
g) «prestazione professionale»: la prestazione fornita dal libero
professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o
gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del
cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o
realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di
mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o
amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;
h) «cliente»: il soggetto al quale il libero professionista presta
assistenza professionale, in seguito al conferimento di un incarico;
i) «operazione frazionata»: un'operazione unitaria sotto il profilo
economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso più
operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di
tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;
l) «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di
nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di
identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la
denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;
m) «mezzi di pagamento»: il denaro contante, gli assegni bancari e postali,
gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o
equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento,
le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o
disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per
via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
Art. 2.
Destinatari
1. Il presente regolamento si applica ai
seguenti soggetti nello svolgimento della propria attività professionale in
forma individuale, associata o societaria:
a) ai soggetti iscritti nell'albo dei
dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei
ragionieri e dei periti commerciali e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti,
compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando
assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti
di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla
gestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti,
trust o strutture analoghe.
2. Il presente regolamento, fatta
eccezione per gli articoli 10 e 11, si applica altresì alle società di
revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le
disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.
Capo II
Obblighi di identificazione e
conservazione
Art. 3.
Obblighi di identificazione
1. Il libero professionista identifica
ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto
mezzi di pagamento, beni o utilita' di valore superiore a Euro 12.500.
2. L'obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni
frazionate.
3. L'obbligo di identificazione sussiste tutte le volte che l'operazione e'
di valore indeterminato o non determinabile.
4. Ai fini dell'obbligo di identificazione, la costituzione, gestione o
amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe costituisce in
ogni caso un'operazione di valore non determinabile.
5. Il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero
professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la
propria personale responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per
conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o per conto di una
società, di un ente, trust o strutture analoghe, il libero professionista
verifica l'esistenza del potere di rappresentanza.
Art. 4.
Modalità dell'identificazione
1. L'identificazione viene effettuata dal
libero professionista in presenza del cliente al momento in cui inizia la
prestazione professionale a favore del cliente, anche attraverso propri
collaboratori, mediante un documento valido per l'identificazione non
scaduto. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti
d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La presenza fisica non e' necessaria per i clienti i cui dati
identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da:
a) precedente identificazione effettuata
dal libero professionista in relazione ad altra attività professionale;
b) atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la
firma digitale ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
c) dichiarazione dell'autorità consolare italiana, così come indicata
nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
d) attestazione di un altro professionista residente in uno dei Paesi
membri dell'Unione Europea, che, in applicazione della normativa di
recepimento della Direttiva 2001/97/CE, ha identificato di persona e
registrato i dati del cliente e dei soggetti terzi per conto dei quali
opera.
3. La presenza del cliente non e' altresì
necessaria per l'identificazione quando viene fornita idonea attestazione da
parte di uno dei soggetti seguenti, presso il quale il cliente sia stato
identificato di persona:
a) intermediari abilitati ai sensi
dell'articolo 4 del decreto;
b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea,
così come definiti nell'articolo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), 3) e
4) della direttiva;
c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti
all'Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria
internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di
altri Stati aderenti al GAFI.
4. In nessun caso l'attestazione può
essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun
paese. Per «insediamento fisico» s'intende un luogo destinato allo
svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da
un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto e'
autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve
impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative
all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati
dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a operare.
5. L'UIC può indicare ulteriori forme e modalità particolari
dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di
comunicazione a distanza, in applicazione di quanto disposto dall'articolo
8, comma 6, del decreto.
6. Nel caso in cui il libero professionista acquisisca in qualunque momento
elementi di incertezza sull'identità del cliente compie una nuova
identificazione che dia certezza sull'identità del medesimo.
Art. 5.
Obblighi di conservazione
1. Il libero professionista, negli stessi
casi in cui e' tenuto ad assolvere all'obbligo di identificazione dei
clienti, riporta a propria cura nell'archivio dedicato alla raccolta e
conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio i seguenti dati:
a) le complete generalità (nome,
cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per
le persone fisiche; la denominazione e la sede legale in caso di altri
soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli estremi del documento
di identificazione per le persone fisiche;
b) i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente
opera;
c) l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto
della quale agisce;
d) la data dell'avvenuta identificazione;
e) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale
fornita;
f) il valore dell'oggetto della prestazione professionale di cui
all'articolo 1 del presente regolamento, se conosciuto.
2. Quando il conferimento dell'incarico e'
compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di identificazione,
registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti
di ciascuno di essi.
3. Nel caso di una nuova operazione o di un conferimento di incarico
compiuti da un cliente già identificato e' sufficiente annotare
nell'archivio le informazioni contenute nei punti b), c), e)
ed f) del primo comma.
4. Il libero professionista, entro trenta giorni dal momento in cui venga a
conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni,
modifica il contenuto dell'archivio, conservando evidenza dell'informazione
precedente.
5. I dati e le informazioni contenute nell'archivio sono conservati per
dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale, a cura del
libero professionista.
Art. 6.
Modalità di tenuta dell'archivio
1. I dati identificativi e le informazioni
sono inseriti nell'archivio tempestivamente e, comunque, non oltre il
trentesimo giorno dall'identificazione del cliente.
2. Per i dati di cui alle lettere e) ed f) del primo comma dell'articolo 5,
il termine decorre dalla data dell'avvenuta esecuzione della prestazione
professionale.
3. L'archivio e' unico per ogni libero professionista ed e' tenuto in
maniera trasparente e ordinata, in modo tale da facilitare la consultazione,
la ricerca e il trattamento dei dati, nonché garantire la storicità delle
informazioni e la loro conservazione secondo criteri uniformi.
4. Le registrazioni sono conservate nell'ordine cronologico d'inserimento
nell'archivio in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle
operazioni effettuate.
5. L'archivio e' formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo
quanto disposto dal comma successivo. L'UIC può indicare criteri e modalità
per la registrazione e la conservazione dei dati e delle informazioni, in
applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto.
6. In sostituzione dell'archivio informatico, il libero professionista, ove
non disponga di una struttura informatizzata, può tenere un registro
cartaceo, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del
libero professionista o di un suo collaboratore autorizzato per iscritto,
con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero delle pagine di
cui e' composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette
persone. Il registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, senza
spazi bianchi e abrasioni.
7. E' possibile avvalersi, per la tenuta e la gestione dell'archivio
informatico, di un autonomo centro di servizio che comunque garantisca la
distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun
libero professionista. Restano ferme le specifiche responsabilità previste
dalla legge a carico del libero professionista e deve essere assicurato a
quest' ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.
8. I liberi professionisti non sono tenuti a istituire l'archivio qualora
non vi siano dati da registrare.
Art.
7.
Obblighi di conservazione in forma semplificata
1. I liberi professionisti obbligati, in
forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro
della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi
di conservazione purché tale registro contenga o venga completato con tutte
le indicazioni richieste dal presente regolamento.
2. Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in forma associata
ovvero societaria e' consentito tenere un unico archivio per tutto lo studio
professionale. In tal caso, e' necessaria l'individuazione nell'archivio,
per ogni cliente, del libero professionista responsabile degli adempimenti
concernenti gli obblighi di identificazione e conservazione.
3. E' fatta salva la facoltà per ogni componente l'associazione o la società
di formare un proprio archivio ai sensi dell'articolo precedente.
Art.
8.
Protezione dei dati e delle informazioni
1. Agli obblighi di identificazione e
registrazione previsti nel presente regolamento si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il codice in materia di protezione dei dati personali. I liberi
professionisti devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere
agli obblighi previsti dall'articolo 13 del codice in materia di protezione
dei dati personali.
2. L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e
segnalazione costituisce «trattamento dei dati», come definito nel primo
comma, lettera a), dell'articolo 4 del codice in materia di protezione dei
dati personali. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli
incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del
titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi
impartite. L'individuazione degli incaricati del trattamento e' effettuata
con le modalità di cui all'articolo 30 del codice in materia di protezione
dei dati personali.
3. Nella tenuta dell'archivio previsto all'articolo 5, formato e gestito
tramite strumenti elettronici ovvero in forma cartacea, i liberi
professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di
sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di
protezione dei dati personali.
Capo III
Segnalazione di operazioni sospette
Art. 9.
Obbligo di segnalazione di operazioni sospette
1. I liberi professionisti hanno l'obbligo
di segnalare all'UIC ogni operazione che per caratteristiche, entità,
natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle
funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e
dell'attività svolta dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in
base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità
oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti
dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.
2. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile
prima del compimento dell'operazione, appena il professionista sia venuto a
conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro,
beni e utilità da un delitto non colposo.
3. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3
della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto
professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi
previste, non comportano responsabilità di alcun tipo per i liberi
professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.
Art. 10.
Esenzione dall'obbligo di segnalazione
1. Gli obblighi di segnalazione di
operazioni sospette non si applicano per le informazioni ricevute dal
cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione
giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a
tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o
evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute
prima, durante o dopo il procedimento stesso.
2. L'esenzione prevista al primo comma si applica anche per i giudizi
arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di
conciliazione previsti dalla legge.
Art. 11.
Criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospette
1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo
di segnalazione delle operazioni sospette, i liberi professionisti adoperano
le informazioni in proprio possesso, acquisite nell'ambito dell'attività
professionale prestata.
2. I liberi professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti
intrattenuti con i clienti, rilevando eventuali incongruenze rispetto alla
capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di
riciclaggio.
3. I liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie
affinché anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le
informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della
clientela ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto.
4. Nel caso in cui il cliente agisca per conto di un altro soggetto, il
professionista verifica, in base alle informazioni disponibili, anche la
reale titolarità dell'operazione per individuare elementi utili ai fini
della segnalazione di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio.
5. Nell'individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo in
particolare ai criteri contenuti nelle disposizioni applicative dell'UIC,
adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto.
Art. 12.
Modalità della segnalazione
1. Alle segnalazioni di operazioni
sospette si applicano il regime di riservatezza e, ove compatibili, le
procedure di segnalazione previste negli articoli 3 e 3-bis della legge
antiriciclaggio.
2. E' fatto divieto al libero professionista e a chiunque ne abbia
conoscenza di comunicare le segnalazioni al cliente e a qualunque altro
soggetto, fuori dai casi di legge.
3. I liberi professionisti che assistono il cliente in forma congiunta
possono adempiere gli obblighi di cui all'articolo 9 del presente
regolamento segnalando congiuntamente l'operazione all'UIC.
4. L'UIC può stabilire le modalità di produzione e di trasmissione delle
segnalazioni, anche prevedendo l'utilizzo di procedure informatiche e
telematiche, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6,
del decreto.
5. L'UIC, anche su richiesta degli organi investigativi, può sospendere le
operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore,
dandone immediata comunicazione agli organi investigativi medesimi, sempre
che ciò non determini pregiudizi per le indagini e per l'adempimento dei
propri obblighi di legge da parte dei liberi professionisti.
Art. 13.
Disposizioni finali
1. Gli obblighi del presente regolamento
si applicano a tutti i liberi professionisti abilitati ad operare in Italia,
così come individuati nell'articolo 2 del presente regolamento, e sussistono
anche per le operazioni realizzate all'estero.
2. Gli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano in
relazione all'attività professionale per la quale e' stato conferito
incarico dal cliente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un
incarico conferito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e
ancora in essere dopo dodici mesi da tale data, il libero professionista
provvederà entro quest'ultimo termine agli obblighi di identificazione e
conservazione.
Il presente decreto munito del sigillo di
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 3 febbraio 2006
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 62
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