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Giurisprudenza Europea |
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Corte di giustizia delle Comunità europee, 6 aprile 1995, cause riunite
241-242/91/1995, Radio Telefis Eireann, Indipendent Television
publications Ltd., Intellectual property Owners Inc. c. Commissione delle
Comunità europee, Magill TV Guide Ltd.
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Massima
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In mancanza di unificazione comunitaria o di ravvicinamento delle
legislazioni, la determinazione dei casi o delle modalità di tutela di un
diritto di proprietà intellettuale dipende dalle norme nazionali. Il
diritto esclusivo di riproduzione fa parte delle prerogativa di un diritto
qualificato come diritto d'autore dal diritto nazionale, con la
conseguenza che un diniego di licenza, pur provenendo da un'impresa in
posizione dominante ex art. 86, comma II, lett. b), Trattato CEE, non può
costituire di per sé un abuso di tale posizione. Tuttavia l'esercizio del
diritto esclusivo da parte del titolare può in casi eccezionali integrare
un comportamento abusivo. E tanto avviene in particolare quando il rifiuto
di consenso dell'autore (nella specie: le emittenti televisive) ostacoli
l'emergere di un prodotto nuovo (nella specie: una guida settimanale
completa dei prodotti televisivi) che l'autore non offre e per cui
sussiste una domanda potenziale da parte del consumatore.
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Massima
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Quando il titolare di un diritto di proprietà industriale rifiuti di
autorizzare terzi alla pubblicazione di informazioni protette, violando
con ciò l'art. 86 Trattato CEE, la Commissione può imporgli l'obbligo di
fornire tali informazioni, subordinando l'autorizzazione della
pubblicazione al pagamento dei diritti.
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Giurisprudenza Nazionale |
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Trib. Milano, 10 febbraio 2000 -
E' consentita ex art. 70 l.a., per le sue finalità di
critica e di discussione, la riproduzione di brani di testi letterari di
opere di un complesso musicale in un volume interamente dedicato ad esso,
che seleziona alcune delle sue canzoni più significative (nella specie 30
su 160) e dedica a ciascuna un capitolo in cui presenta l'opera, la
colloca storicamente nel quadro della produzione musicale del complesso,
ne espone il contenuto, ne cita un brano in lingua originale inglese e
nella traduzione italiana, ed esprime una valutazione dell'opera tutt'altro
che celebrativa ed agiografica ed anzi talvolta fortemente critica: ed in
cui inoltre le citazioni non eccedono i limiti della necessità di commento
e di critica, ed hanno un'estensione tale da non soddisfare l'interesse
del pubblico alla conoscenza della canzone e dunque da non essere
sostitutiva e concorrente della integrale pubblicazione del suo testo.
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Trib. Milano, 10 febbraio 2000 -
Alla mancata indicazione ex art. 70 l.a. del nome
dell'editore dell'opera citata non segue necessariamente la condanna
dell'autore della citazione al risarcimento dei danni, quando chi l'ha
chiesta non abbia provato in causa l'esistenza e l'entità di un danno
risarcibile.
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