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a cura del  Dott. Gregorio Esposito

 

 

 

Giurisprudenza Europea

  • Corte di giustizia delle Comunità europee, 6 aprile 1995, cause riunite 241-242/91/1995, Radio Telefis Eireann, Indipendent Television publications Ltd., Intellectual property Owners Inc. c. Commissione delle Comunità europee, Magill TV Guide Ltd.

  1. Massima - In mancanza di unificazione comunitaria o di ravvicinamento delle legislazioni, la determinazione dei casi o delle modalità di tutela di un diritto di proprietà intellettuale dipende dalle norme nazionali. Il diritto esclusivo di riproduzione fa parte delle prerogativa di un diritto qualificato come diritto d'autore dal diritto nazionale, con la conseguenza che un diniego di licenza, pur provenendo da un'impresa in posizione dominante ex art. 86, comma II, lett. b), Trattato CEE, non può costituire di per sé un abuso di tale posizione. Tuttavia l'esercizio del diritto esclusivo da parte del titolare può in casi eccezionali integrare un comportamento abusivo. E tanto avviene in particolare quando il rifiuto di consenso dell'autore (nella specie: le emittenti televisive) ostacoli l'emergere di un prodotto nuovo (nella specie: una guida settimanale completa dei prodotti televisivi) che l'autore non offre e per cui sussiste una domanda potenziale da parte del consumatore.

  2. Massima - Quando il titolare di un diritto di proprietà industriale rifiuti di autorizzare terzi alla pubblicazione di informazioni protette, violando con ciò l'art. 86 Trattato CEE, la Commissione può imporgli l'obbligo di fornire tali informazioni, subordinando l'autorizzazione della pubblicazione al pagamento dei diritti.

 

Giurisprudenza Nazionale

  • Trib. Milano, 10 febbraio 2000 -  L'art. 70 l.a. consente la riproduzione solo parziale dell'opera, e reciprocamente esclude qualsiasi riproduzione che interessi l'opera nella sua integrità.

 

  • Trib. Milano, 10 febbraio 2000 -  E' consentita ex art. 70 l.a., per le sue finalità di critica e di discussione, la riproduzione di brani di testi letterari di opere di un complesso musicale in un volume interamente dedicato ad esso, che seleziona alcune delle sue canzoni più significative (nella specie 30 su 160) e dedica a ciascuna un capitolo in cui presenta l'opera, la colloca storicamente nel quadro della produzione musicale del complesso, ne espone il contenuto, ne cita un brano in lingua originale inglese e nella traduzione italiana, ed esprime una valutazione dell'opera tutt'altro che celebrativa ed agiografica ed anzi talvolta fortemente critica: ed in cui inoltre le citazioni non eccedono i limiti della necessità di commento e di critica, ed hanno un'estensione tale da non soddisfare l'interesse del pubblico alla conoscenza della canzone e dunque da non essere sostitutiva e concorrente della integrale pubblicazione del suo testo.

 

  • Trib. Milano, 10 febbraio 2000 - Alla mancata indicazione ex art. 70 l.a. del nome dell'editore dell'opera citata non segue necessariamente la condanna dell'autore della citazione al risarcimento dei danni, quando chi l'ha chiesta non abbia provato in causa l'esistenza e l'entità di un danno risarcibile.

 

 

 

 

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Ultimo aggiornamento: 14-02-07                BitLex |Tutti i diritti riservati |