SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Autostrade ha licenziato in tronco T. G.
esattore al casello di (omissis), previa rituale contestazione dell'addebito disciplinare di avere
utilizzato, per la riscossione dei pedaggi, biglietti "premagnetizzati" della stazione autostradale di
(omissis), mai emessi da tale stazione, e non rinvenuti nei suoi documenti di incasso. L'impugnazione del licenziamento è stata respinta dal
Pretore della sezione distaccata di Giulianova, con decisione confermata dal Tribunale di Teramo, con
sentenza 22 aprile/1 giugno 1999.
Il Tribunale riteneva provato il fatto contestato,
costituente giusta causa di licenziamento, sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico della società
Autostrade, il cui funzionamento veniva illustrato dai testi escussi, e minuziosamente riportato in sentenza,
valutati congiuntamente con circostanze esterne oggetto di prova testimoniale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione
il T., con unico motivo.
La società intimata si è costituita con controricorso,
resistendo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378
C.P.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2712, 2729 cod.civ. (art. 360, n. 3 c.p.c.); omesso esame di
un punto decisivo della controversia, motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti
decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per aver fondato la propria decisione
sull'elaborato informatico del computer centrale operante presso la sede di Firenze, di cui contestava la
valenza probatoria.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 15, comma 2, Legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede
che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, e che i criteri
e le modalità di applicazione di tale nuova norma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i
privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge. Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, emanato su tale base, ha disciplinato la valenza formale e
probatoria dei vari tipi di documenti informatici. Intanto esso definisce il documento informatico come la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridici. Pertanto, le informazioni fornite dal sistema
informatico centrale della società Autostrade costituiscono documento informatico rappresentativo
delle operazioni di incasso svolte dai vari esattori ai numerosi caselli autostradali.
La dottrina distingue tra i documenti elettronici in
senso stretto, e cioè quei documenti memorizzati in forma digitale e non percepibili se non per il tramite
degli elaboratori, e i documenti elettronici in senso ampio, intesi come prodotti normalmente cartacei formati
tramite l'elaboratore.
La distinzione fondamentale operata dal Regolamento
citato, ai fini della presente causa, è tra: a) documento informatico sottoscritto con firma digitale a
doppia chiave asimmetrica (artt. 4, 5, 10), il quale integra il requisito legale della forma scritta, anche
ai fini dell'art. 1325 n. 4 e 1351 cod.civ., ed ha conseguentemente l'efficacia probatoria della scrittura
privata ai sensi dell'art. 2702 cod.civ.; b) documenti informatici, come quello rilevante in causa, privi di
firma digitale, i quali hanno l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 cod.civ. (art. 5, comma 2), come
già ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nel senso che essi vanno ricondotti tra le riproduzioni
fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione
meccanica (ed ora elettronica) di fatti e di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose
medesime. Nella interpretazione ed applicazione di tale norma,
occorre tenere presente il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui il disconoscimento della
conformità di una delle riproduzioni menzionate nell'art. 2712 cod.civ. ai fatti rappresentati non ha
gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., della scrittura
privata, perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di
questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità
all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 12 maggio 2000 n. 6090,
in tema di copie fotostatiche; Cass. 26 gennaio 2000 n. 866 e Cass. 5 febbraio 1996 n. 940, in tema di
copie fotografiche, Cass. 22 dicembre 1997 n. 12949 in tema di tabulati informatici riepilogativi di
retribuzioni, Cass. 8 luglio 1994 n. 6437 in tema di dischi cronotachigrafi; Cass. 10 settembre 1997 n. 8901
sugli oneri probatori dell'utente che contesti la corrispondenza al proprio traffico telefonico delle
risultanze del misuratore di centrale).
Questa Corte ha altresì precisato che le norme del
codice civile sul disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche non autenticate di
una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio per derivarne direttamente e
immediatamente obblighi, e non anche quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un
fatto storico da valutare nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice
libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un
determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante (Cass.
25.1.1999 n. 659).
Infine le norme poste dal codice civile in materia
d'onere della prova e di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori, attinenti al diritto sostanziale, vanno
correlate con quelle processuali relative al giudizio di, Cassazione; poiché la loro violazione dà luogo ad "errores
in iudicando", e non in "in procedendo", il ricorrente interessato a fa valere nel giudizio di
Cassazione la violazione di dette norme ha l'onere di indicare dettagliatamente gli elementi necessari per la
valutazione delle censure mosse al riguardo, specificando il contenuto delle prove poste dal giudice
"a quo" alla base della sentenza impugnata e i motivi della loro inidoneità legale a fornire il
supporto probatorio alla decisione adottata, specificando le ragioni della contestazione - disconoscimento della
sottoscrizione, contestazione della conformità della copia all'originale, ecc. - nonché del modo e
dell'occasione della medesima, ai fini della valutazione della sua fondatezza, ritualità e tempestività (Cass. 4
febbraio 2000 n. 1247).
Questa Corte ha più volte ritenuto corrette le decisioni
di giudici di merito, affermative della legittimità del licenziamento disciplinare di lavoratori dipendenti, che
presupponevano, in maniera espressa o implicita, la questione della valenza probatoria di sistemi
informatici (Cass. 24 maggio 1999 n. 5042 e Cass. 11 febbraio 2000 n. 1558, relative ad esattori della
società Autostrade, per inadempienze accertate con le registrazioni informatiche; (Cass. 20 gennaio 1998 n.
476, in tema di inadempienze di dipendente bancario risultanti dal sistema informatico). In tali
occasioni questa Corte ha ribadito il proprio insegnamento secondo cui la prova per presunzioni è
dalla legge considerata come prova completa, ed è utilizzabile anche per considerare assolto l'onere
probatorio in tema di motivi del licenziamento, sempre che sia fondata su un fatto notorio ovvero acquisito
alla causa con i normali mezzi istruttori (Cass. 20 gennaio 1998 n. 476 cit., 2428/1971, 419/1983,
3198/1987, 1843/1995).
Nel caso di specie il Tribunale non ha basato la propria
decisione solo sul documento informatico risultante dall'elaborato centrale, dotato peraltro di
un programma di autodiagnosi continua, ma su una serie di circostanze esterne di riscontro, riferite da
numerosi testi, tra le quali, con valore assorbente e decisivo, quelle che nella stazione di presunta
emissione dei biglietti premagnetizzati, (omissis), erano stati sottratti 150 biglietti, dei quali 34 risultati
incassati dal T.; che nel tempo presumibilmente occorrente per percorrere la distanza tra il casello di
(omissis) e quello di (omissis), dove operava il T., distante
pochi chilometri, non risultavano emessi tali biglietti; che
le irregolarità contabili afferivano esclusivamente al T., seguendolo nei vari turni e sulle varie piste o porte
alle quali era addetto. La scrupolosa istruttoria (con puntigliosa ricostruzione
del modo di funzionamento del sistema informatico centrale della società Autostrade e con audizione di
numerosi testi su di esso e sulle circostanze esterne ad esso) e motivazione del giudice del merito non merita
le generiche censure del ricorrente (vedi Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247 cit. supra) e va confermata,
perché coerente con il principio di diritto enunciato nel corso della motivazione, e che si può riassumere nei
seguenti termini: in tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti da un sistema
computerizzato di rilevazione e documentazione possono costituire, ai sensi dell'art. 2712 cod.civ., e
dell'art. 5, comma 2; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, prova del fatto contestato, ove sia accertata la funzionalità
del sistema informatico e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva congiuntamente a
circostanze esterne ad esso, altrimenti provate.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono
liquidate in L. 50.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le
spese del presente giudizio liquidate in L. 50.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
Depositata in Cancelleria il 6 settembre 2001.