Corte di Cassazione - Sezione Lavoro
La Beta
S.r.l. ha licenziato il proprio dipendente signor Caio
previa contestazione disciplinare del fatto che a partire
dal mese di novembre 1999 erano state eseguite connessioni
con la rete informativa interna della società utilizzando
l'identificativo del Caio, e ciò anche da un'utenza
telefonica del distretto di Milano, in giorni in cui il Caio
era al lavoro nella sede di Avezzano; tali connessioni si
erano verificate anche nei giorni 26, 27 e 28 dicembre
utilizzando la
password del Caio da poco
sostituita.
L'impugnativa del licenziamento, accolta dal Tribunale di
Avezzano, è stata respinta dalla Corte d'appello di L'Aquila
con sentenza 30 ottobre 2003/8 gennaio 2004 n. 91.
Il giudice
d'appello ha ritenuto accertate le seguenti circostanze di
fatto:
1. le
connessioni dall'esterno utilizzando la
password del
Caio sono iniziate subito dopo il licenziamento del
dipendente Tizio, avvenuto il 26 ottobre 1999;
2. esse
sono state eseguite in maggioranza attraverso un'utenza
appartenente al distretto telefonico di Milano ed intestata
alla moglie del Tizio, come da rapporto P.S.;
3. il 13
dicembre 1999 il Caio ha modificato la propria
password su
richiesta del sistema informatico;
4. alle ore
13.05 del giorno 24 dicembre 1999 è intercorsa una
telefonata tra il Tizio ed il Caio, e dal pomeriggio dello
stesso giorno sono riprese le connessioni dall'utenza
telefonica intestata alla moglie del Tizio con la nuova
password del
Caio.
Il primo
giudice aveva ritenuto che non fosse possibile escludere che
il Tizio fosse venuto a conoscenza della password del Caio
per altre vie, in particolare:
1. potrebbe
essergli stata comunicata dall'amministratore del sistema
informatico;
2. o da
altri colleghi che avrebbero sbirciato alle spalle del Caio;
3. ovvero
perché il Tizio avrebbe indovinato la password tentando a
caso. Non essendovi tale certezza, ha ritenuto che non fosse
possibile affermare la responsabilità del Caio.
Il giudice
d'appello, con ampia motivazione, ha argomentato che le tre
possibilità ventilate dal primo giudice erano o impossibili
a verificarsi o molto poco verosimili.
Avverso
tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Caio,
con tre motivi.
La società
intimata si è costituita con controricorso, resistendo.
Entrambi hanno depositato memoria.
Motivi
della decisione
Con il
primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa
applicazione degli articoli 2104, 2105, 2119, 1324, 1362 e
ss. Cc; articoli 1 e 3 legge 604/66; articolo 7 legge
300/70; 112 Cpc; omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su punto decisivo della controversia (articolo
360, nn. 3 e 5 Cpc), censura la sentenza impugnata per
violazione dei principi della specificità ed immutabilità
della contestazione, sotto diversi profili.
Sostiene
innanzitutto la mancanza di specificità degli addebiti, che
non avrebbe consentito al lavoratore l'individuazione dei
fatti nella loro materialità.
Assume poi
che, mentre la contestazione aveva per oggetto il fatto
della connessione personale dall'esterno da parte del Caio,
la sentenza impugnata ha interpretato come motivo del
licenziamento il fatto della comunicazione della password al
Tizio, violando così il principio della immutabilità della
contestazione.
Il motivo
non è fondato, nei suoi diversi profili.
Secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, la previa
contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei
licenziamenti disciplinari, ha lo scopo di consentire al
lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente
rivestire il carattere della specificità, che è integrato
quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali
per individuare, nella sua materialità il fatto o i fatti
nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni
disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei
doveri di cui agli articoli 2104 e 2105 Cc (ex plurimis
Cassazione 11045/04).
La sentenza
impugnata non ha immutato i fatti contestati, ma ne ha
operato una valutazione di merito, alla stessa rimessa, il
che non costituisce imputazione dei fatti.
Con il
secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa
applicazione degli articoli 115, 116 e 132 Cpc; 2119, 2697,
2727 e 2729 Cc; 5 legge 604/66; omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punto decisivo della
controversia (articolo 360 nn 3 e 5 Cpc), censura la
sentenza impugnata nel governo delle risultanze istruttorie.
Anche
questo motivo non è fondato.
Il giudice
d'appello ha esaminato partitamene le singole motivazioni
della sentenza avanti a lui impugnata, ed ha esposto le sue
contrarie considerazioni e conclusioni in maniera molto
ragionata.
1. Circa la
possibilità che il Tizio sia potuto venire a conoscenza
della password dall'amministratore del sistema, ha rilevato,
seguendo la esposizione tecnica della Beta S.r.l., che al
primo accesso l'utente è obbligato dal sistema a modificare
la propria password, con la conseguenze che l'amministratore
del sistema non è più in grado di conoscerla. Infatti, una
volta memorizzata la password, il sistema la trasforma
automaticamente ed immediatamente, attraverso un algoritmo
matematico, in una stringa che successivamente il sistema
stesso sarà in grado di riconoscere; una simile operazione è
irreversibile e non è quindi possibile risalire alla
password partendo dalla stringa.
Ha rilevato
inoltre che, se è vero che i sistemisti possono annullare la
password di un dipendente ed inserirne una nuova, è anche
vero che il dipendente interessato verrebbe immediatamente a
conoscenza di una simile operazione, visto che la sua
vecchia password sarebbe ormai da lui inutilizzabile e si
vedrebbe, quindi, negato l'accesso al sistema; nel nostro
caso, il Caio non ha mai dedotto di essere stato vittima di
un simile accadimento, ma, anzi, è del tutto pacifico che la
password utilizzata per le connessioni per cui è causa è
sempre stata proprio quella prescelta dallo stesso Caio.
2. Quanto
alle possibilità che altri dipendenti possano aver carpito
la password osservando il Caio nel momento in cui la
digitava, il giudice d'appello ha sottolineato che il piano
di lavoro del dipendente si trovava sul lato del box opposto
a quello dove si apriva la porta che dava sul corridoio (v.
la riproduzione grafica delle postazioni di lavoro degli
impiegati allegata al fascicolo della Beta S.r.l. nel
procedimento ex articolo 700). Ne ha dedotto che era
praticamente impossibile che qualche impiegato, transitando
sul corridoio o affacciandosi sulla porta, potesse vedere i
tasti premuti dal Caio nel momento in cui digitava la
password perché costui si sarebbe trovato con la schiena
rivolta verso la porta e pertanto avrebbe coperto con il
proprio corpo la visuale della tastiera al collega.
Il giudice
d'appello ha inoltre rilevato che l'eventualità prospettata
dal Tribunale appare davvero improbabile se si considera che
il Tizio ha eseguito le connessioni utilizzando non
solamente la “vecchia” password del Caio, ma anche quella
“nuova” che egli, su richiesta del sistema, aveva dovuto
adottare in sostituzione della prima. Tale circostanza,
innanzi tutto, esclude la possibilità che il Tizio sia
venuto a conoscenza della password in ragione del fatto di
lavorare insieme con il Caio; infatti, la seconda delle
password in questione è stata adottata dal Caio quando il
Tizio era stato già da tempo licenziato dalla Beta S.r.l..
3. Infine,
il giudice d'appello ha escluso la terza ipotesi prospettata
dal Tribunale e cioè che il Tizio abbia indovinato la
password del Caio provando a caso varie combinazioni,
rilevando l'elevatissimo numero di combinazioni possibili
per una password che utilizzi, come nel caso di specie, da
un minimo di sei ad un massimo di 32 caratteri alfanumerici.
In
conclusione, delle tre possibili ipotesi prospettate dal
Tribunale circa le modalità attraverso le quali il Tizio
sarebbe potuto venire a conoscenza della password del Caio,
la sentenza impugnata ha ritenuto la prima (responsabilità
dell'amministratore del sistema) impossibile e le altre due
(da terzi o tentando a caso) estremamente improbabili.
Viceversa
il giudice d'appello ha ritenuto che nel senso della
responsabilità diretta del Caio depongono le seguenti
circostanze di fatto: a) il Caio era l'unico che conosceva
le proprie password; b) le connessioni dall'esterno sono
state compiute utilizzando ben due password diverse e ciò si
spiega molto facilmente se si ammette che sia stato lo
stesso Caio a comunicare le password al Tizio; c) dopo la
modifica della password, il Tizio tentò inutilmente di
collegarsi alla rete e vi riuscì nuovamente (utilizzando la
nuova password) solamente dopo avere intrattenuto un
colloquio telefonico con il Caio.
La Corte
ritiene la motivazione sopra riassunta molto ragionata e
priva di vizi logici o giuridici.
Occorre
ricordare che la deduzione di un vizio di motivazione della
sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al
giudice di legittimità non il potere di riesaminare il
merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo
vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale,
delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale
spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti
del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove,
di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di
scegliere, tra le complessive risultanze del processo,
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così,
liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di
prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla
legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione,
sotto il profilo della omissione, insufficienza,
contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi
sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di
merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o
insufficiente) esame di punti decisivi della controversia,
prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero
quanto esista insanabile contrasto tra le argomentazioni
complessivamente adottate, tale da non consentire
l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a
base della decisione (Cassazione 2399/04; Su 13045/97;
5802/98; 10503/93).
In realtà
le censure del ricorrente non segnalano vizi del
ragionamento, ma dissensi interpretati sui fatti.
Con il
terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa
applicazione degli articoli 2106, 2119 Cc; 7 legge 300/70;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto
decisivo della controversia (articolo 360, nn. 3 e 5 Cpc)
censura la sentenza impugnata in punto di proporzionalità
tra mancanza e sanzione. Rileva che il Caio aveva accesso al
sistema come user, e cioè come utente ordinario; poteva con
il codice relativo accedere alle statistiche ed alle
illustrazioni pubblicitarie dei prodotti, ma non poteva
interagire con il sistema, non aveva accesso ai programmi,
non poteva fare copia di files o programmi residenti nel
sistema.
Sul punto
il giudice d'appello ha così motivato:
per quanto
riguarda, infine, la valutazione della gravità
dell'inadempimento realizzato dal Caio, ritiene il Collegio
che essa sia tale da giustificare il recesso datoriale.
Invero il
comportamento del lavoratore si è concretato nella
diffusione all'esterno di dati (le password personali)
idonei a consentire a terzi di accedere ad una grande massa
di informazioni attinenti l'attività aziendale e destinate a
restare riservate.
Il
ricorrente non contesta che si trattasse di dati comunque
riservati.
La
valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto
alla gravità della mancanza del lavoratore si risolve in un
apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità
ove sorretto da motivazione adeguata e logica (ex plurimis
Cassazione 16628/04; 12083/03; 12001/03). La sottrazione di
dati aziendali è stata ritenuta idonea ad integrare la
giusta causa di licenziamento (Cassazione 2560/93).
Il ricorso
va pertanto respinto.
Le spese
processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in
euro 103 oltre euro 2500 per onorari di avvocato, oltre
spese processuali Iva e Cpa.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le
spese del presente giudizio liquidate in euro 103 oltre a
euro 2500 per onorari di avvocato, oltre spese generali Iva
e Cpa.