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Il “domain-name” è il nome con cui viene indicato e
riconosciuto uno spazio web sulla grande rete mondiale. Quando si parla di
spazio web, in realtà si fa riferimento ad un sito internet. Raggiungere un
determinato sito, equivale ad avere la possibilità di accedere al contenuto
in esso presente. Tale accesso può essere di due tipi: diretto - cioè
digitando il nome del sito nel browser di navigazione, - oppure indiretto –
ovvero effettuando una ricerca tra i tanti “motori di ricerca” che sono
pensati come elenchi di indirizzi di pagine web. Il domain-name dal punto di
vista tecnico, è l’espressione in lettere di un numero, ovvero di un
indirizzo IP, composto da 4 serie di cifre separate da un punto (ad es:
192.154.204.1), indicativi del network, del subnetwork e dell’host computer.
La difficoltà per un utente di ricordare infinite sequenze di numeri per
accedere ai siti desiderati corrispondenti, risulterebbe sicuramente
difficile, e quindi attraverso un sistema di indirizzamento simbolico c.d.
DNS ( Domain, Name, System) viene fatto corrispondere ad ogni IP un nome
composto da una stringa di “x” caratteri che lo identifica in modo
esclusivo. In definitiva avremo che ad un indirizzo IP, del tipo
http://174.204.204.54, corrisponderà l’indirizzo del sito www.bitlex.it . La
struttura del Domain-name è dettata oltre che per facilitare l’instradamento
delle informazioni, anche per evitare omonimie. Infatti, il nome di dominio,
secondo una determinata convezione di scrittura cha va da destra verso
sinistra, risulta composto da due parti: il TLD (Top, Level, Domain ) ed l’
SDL (Second, Level, Domain). Il primo può essere geografico o telematico; a
seconda che identifichi lo Stato a cui il dominio appartiene (es. .it; .fr;
.uk;…ecc.), o il tipo di attività svolta utilizzando quel nome di dominio,
(es. .com se trattasi di attività commerciali; .org, se utilizzati da
organizzazioni no-profit; e .net se utilizzati per tutte quelle attività
legate al net). Inoltre a questi se ne aggiungono altri che sono riservati e
che non possono essere oggetto di assegnazione, ad es: quelli .mil, ossia
quelli riservati ad enti militari. Per fare un esempio con l’indirizzo
http://www.bitlex.it avremo che: .it, è il TLD (Top, Level, Domain); .bitlex,
è il SLD (Second, Level, Domain); www è l’acronimo di World, Wide, Web; ed
in ultimo http:// si riferisce al protocollo utilizzato per il trasferimento
degli ipertesti, ovvero Hyper Text Transport Protocol. La struttura del nome
di dominio però, può anche essere più complessa, presentando un terzo
livello o addirittura un quarto.
Il domain-name se dal punto di viste tecnico è considerato un mero
indirizzo alfanumerico, dal punto di vista giuridico viene invece
considerato quasi sempre come un segno, in stretto rapporto con l'attività
esercitata attraverso quel sito il cui nome identifica. Non essendo
prevista in Italia una normativa ad hoc è importante stabilire la natura
giuridica del domain-name per identificare di volta il volta la tutela
giuridica da applicare. A volte, può essere considerato segno distintivo
tipico o atipico in grado di generare confusione con un marchio altrui e
quindi la disciplina da applicare sarà oltre alla disciplina del codice
civile, anche la legge marchi. Se invece lo si considera come un mero
indirizzo, alla stregua del indirizzo postale o numero telefonico, allora
ci troveremmo davanti ad una tutela più limitata. Nella pratica, il nome a
dominio è stato spesso considerato come un segno idoneo a contraffare un
marchio o altro segno distintivo, anche se non sempre è stato considerato
come un vero e proprio marchio, venendo piuttosto considerato come un
segno distintivo atipico. Una prima definizione del doain-name si è avuta
con l'ordinanza 9-10 giugno del 1997 del tribunale di Milano che cosi
recita:
- "Non sembra fondatamente contestabile che il domain name nella specie
assuma anche un carattere distintivo dell'utilizzatore del sito, con
qualche apparente affinità con la figura dell'insegna, in quanto il sito
stesso spesso configura di fatto il luogo (virtuale) ove l'imprenditore
contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto".
Il tribunale di Viterbo invece ha assimilato il domain.name al titolo di
una rivista, sostenendo:
- "...non sembra dubitabile che un sito del tipo WWW. possa essere
equiparato ad una rivista o altra pubblicazione (del tipo cartacea
classico) con una Home page identica alla copertina, il nome della testata
assimilabile al domain-name e le ulteriori pagine del sito identiche alle
pagine che si sfogliano in una rivista cartacea; e così come si chiede la
tutela del proprio nome identificativo per la testata invocando l'
originalità del termine, il pregresso uso del termine e quant'altro, in
modo identico deve potersi fare con riguardo al nome utilizzato per
accedere al WWW.".Vediamo i singoli casi in cui la qualificazione giuridica del domain-name
si atteggia in maniera diversa e seconda delle situazioni.
Qualificazione come "marchio registrato": Se al nome di dominio assegnato
corrisponde un nome che è anche registrato come marchio dal suo legittimo
titolare, ecco che al domain-name potrà essere applicabile la tutela
prevista dal legislatore per i marchi rigistrati, ovvero la legge marchi.
Tale tutela sarà prevista anche quando la registrazione del marchio
avviene successivamente alla registrazione di un dominio con il medesimo
nome. Infatti l'art.16 L.M. recita: "Possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di
essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i
nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del
prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità
cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di
un'impresa da quelli di altre imprese e salvo il disposto degli articoli
18 e 21".
Qualificazione come "marchio di fatto": Se il domain-name presenta tutti i
requisiti che legittimano la registrazione delle stesso come marchio ma
questa non avviene, quest'ultimo può essere equiparato per analogia ad un
marchio di fatto. Non essendo prevista una disciplina ad hoc per i marchi
non registrati, la tutela che può essere invocata in difesa di un marchio
di fatto, si riduce a pochi articoli di legge del Cod.Civ. e della L.M. Infatti,
l'art. 2569 rubricato "Diritto di esclusiva" fa esplicito rinvio all'art.
2571 che ammette una tutela dei marchi di fatto nei limiti del preuso, e
che così recita: "Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la
facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri
ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso". Quest' articolo
deve essere letto in combinato disposto con l'art. 9 L.M. che aggiunge
qualcosa in più ovvero: "In caso di uso precedente, da parte di terzi, di
un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso o importi
notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare
nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della
diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso". Il
concetto di notorietà del marchio assume un ruolo determinante nella
difesa di un marchio non registrato, infatti se lo stesso è noto a tutti,
renderebbe impossibile a terzi procedere ad una corretta e regolare
registrazione del marchio in questione, in quanto difetterebbe del
requisito della "novità" del nome utilizzato, ex art.17 L.M.. Cosa diversa
invece, se si in riferimento ad un notorietà locale, ossia che il marchio
è conosciuto non a livello nazionale ma ad un livello territoriale
circoscritto. Un prerogativa di rilevante importanza è quella che mentre
da un lato viene impedita la registrazione da parte di terzi di un marchio
già in uso da altro utente, dall'altro non impedisce a chi già gode del
diritto di preuso di registrare in proprio favore il nome a dominio come
marchio. La legittimazione quindi proverrebbe dal diritto di preuso già
acquisito.
Qualificazione come "ditta": L' art. 2563 C.C., recita: "L'imprenditore ha
diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelto". Usare quindi un
nome di dominio per esercitare la propria attività commerciale on-line,
sia essa registrata o meno, potrebbe, secondo una interpretazione
analogica dell'art. 2563, equiparare il nome di dominio prescelto alla
ditta, e quindi tutelarlo come segno distintivo dell'imprenditore.
Qualificazione come "insegna": All'insegna è riconosciuta la stessa tutela
prevista per la ditta. Con la distinzione fondamentale che con l'insegna
si individuano i locali dove l'imprenditore esercita la sua attività
economica. Essendo il sito internet considerato una spazio virtuale dove
l'imprenditore presenta i propri prodotti o offre i propri servizi, il
nome di dominio viene così ad atteggiarsi ad insegna.
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