Navigare tra diritto ed informatica

a cura del  Dott. Gregorio Esposito

 

 

 

Domain - name

  • Cos' è un Domain-name?

Il “domain-name” è il nome con cui viene indicato e riconosciuto uno spazio web sulla grande rete mondiale. Quando si parla di spazio web, in realtà si fa riferimento ad un sito internet. Raggiungere un determinato sito, equivale ad avere la possibilità di accedere al contenuto in esso presente. Tale accesso può essere di due tipi: diretto - cioè digitando il nome del sito nel browser di navigazione, - oppure indiretto – ovvero effettuando una ricerca tra i tanti “motori di ricerca” che sono pensati come elenchi di indirizzi di pagine web. Il domain-name dal punto di vista tecnico, è l’espressione in lettere di un numero, ovvero di un indirizzo IP, composto da 4 serie di cifre separate da un punto (ad es: 192.154.204.1), indicativi del network, del subnetwork e dell’host computer. La difficoltà per un utente di ricordare infinite sequenze di numeri per accedere ai siti desiderati corrispondenti, risulterebbe sicuramente difficile, e quindi attraverso un sistema di indirizzamento simbolico c.d. DNS ( Domain, Name, System) viene fatto corrispondere ad ogni IP un nome composto da una stringa di “x” caratteri che lo identifica in modo esclusivo. In definitiva avremo che ad un indirizzo IP, del tipo http://174.204.204.54, corrisponderà l’indirizzo del sito www.bitlex.it . La struttura del Domain-name è dettata oltre che per facilitare l’instradamento delle informazioni, anche per evitare omonimie. Infatti, il nome di dominio, secondo una determinata convezione di scrittura cha va da destra verso sinistra, risulta composto da due parti: il TLD (Top, Level, Domain ) ed l’ SDL (Second, Level, Domain). Il primo può essere geografico o telematico; a seconda che identifichi lo Stato a cui il dominio appartiene (es. .it; .fr; .uk;…ecc.), o il tipo di attività svolta utilizzando quel nome di dominio, (es. .com se trattasi di attività commerciali; .org, se utilizzati da organizzazioni no-profit; e .net se utilizzati per tutte quelle attività legate al net). Inoltre a questi se ne aggiungono altri che sono riservati e che non possono essere oggetto di assegnazione, ad es: quelli .mil, ossia quelli riservati ad enti militari. Per fare un esempio con l’indirizzo http://www.bitlex.it avremo che: .it, è il TLD (Top, Level, Domain); .bitlex, è il SLD (Second, Level, Domain); www è l’acronimo di World, Wide, Web; ed in ultimo http:// si riferisce al protocollo utilizzato per il trasferimento degli ipertesti, ovvero Hyper Text Transport Protocol. La struttura del nome di dominio però, può anche essere più complessa, presentando un terzo livello   o addirittura un  quarto.

  • Qualificazione giuridica del D-N

Il domain-name se dal punto di viste tecnico è considerato un mero indirizzo alfanumerico, dal punto di vista giuridico viene invece considerato quasi sempre come un segno, in stretto rapporto con l'attività esercitata attraverso quel sito il cui nome identifica. Non essendo prevista in Italia una normativa ad hoc è importante stabilire la natura giuridica del domain-name per identificare di volta il volta la tutela giuridica da applicare. A volte, può essere considerato segno distintivo tipico o atipico in grado di generare confusione con un marchio altrui e quindi la disciplina da applicare sarà oltre alla disciplina del codice civile, anche la legge marchi. Se invece lo si considera come un mero indirizzo, alla stregua del indirizzo postale o numero telefonico, allora ci troveremmo davanti ad una tutela più limitata. Nella pratica, il nome a dominio è stato spesso considerato come un segno idoneo a contraffare un marchio o altro segno distintivo, anche se non sempre è stato considerato come un vero e proprio marchio, venendo piuttosto considerato come un segno distintivo atipico. Una prima definizione del doain-name si è avuta con l'ordinanza 9-10 giugno del 1997 del tribunale di Milano che cosi recita:  - "Non sembra fondatamente contestabile che il domain name nella specie assuma anche un carattere distintivo dell'utilizzatore del sito, con qualche apparente affinità con la figura dell'insegna, in quanto il sito stesso spesso configura di fatto il luogo (virtuale) ove l'imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto".
Il tribunale di Viterbo invece ha assimilato il domain.name al titolo di una rivista, sostenendo: - "...non sembra dubitabile che un sito  del tipo WWW. possa essere equiparato ad una rivista o altra pubblicazione (del tipo cartacea classico) con una Home page identica alla copertina, il nome della testata assimilabile al domain-name e le ulteriori pagine del sito identiche alle pagine che si sfogliano in una rivista cartacea; e così come si chiede la tutela del proprio nome identificativo per la testata invocando l' originalità del termine, il pregresso uso del termine e quant'altro, in modo identico deve potersi fare con riguardo al nome utilizzato per accedere al WWW.".Vediamo i singoli casi in cui la qualificazione giuridica del domain-name si atteggia in maniera diversa e seconda delle situazioni. Qualificazione come "marchio registrato": Se al nome di dominio assegnato corrisponde un nome che è anche registrato come marchio dal suo legittimo titolare, ecco che al domain-name potrà essere applicabile la tutela prevista dal legislatore per i marchi rigistrati, ovvero la legge marchi. Tale tutela sarà prevista anche quando la registrazione del marchio avviene successivamente alla registrazione di un dominio con il medesimo nome. Infatti l'art.16 L.M. recita: "Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e salvo il disposto degli articoli 18 e 21". Qualificazione come "marchio di fatto": Se il domain-name presenta tutti i requisiti che legittimano la registrazione delle stesso come marchio ma questa non avviene, quest'ultimo può essere equiparato per analogia ad un marchio di fatto. Non essendo prevista una disciplina ad hoc per i marchi non registrati, la tutela che può essere invocata in difesa di un marchio di fatto, si riduce a pochi articoli di legge del Cod.Civ. e della L.M. Infatti, l'art. 2569 rubricato "Diritto di esclusiva" fa esplicito rinvio all'art. 2571 che ammette una tutela dei marchi di fatto nei limiti del preuso, e che così recita: "Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso". Quest' articolo deve essere letto in combinato disposto con l'art. 9 L.M. che aggiunge qualcosa in più ovvero: "In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso". Il concetto di notorietà del marchio assume un ruolo determinante nella difesa di un marchio non registrato, infatti se lo stesso è noto a tutti, renderebbe impossibile a terzi procedere ad una corretta e regolare registrazione del marchio in questione, in quanto difetterebbe del requisito della "novità" del nome utilizzato, ex art.17 L.M.. Cosa diversa invece, se si in riferimento ad un notorietà locale, ossia che il marchio è conosciuto non a livello nazionale ma ad un livello territoriale circoscritto. Un prerogativa di rilevante importanza è quella che mentre da un lato viene impedita la registrazione da parte di terzi di un marchio già in uso da altro utente, dall'altro non impedisce a chi già gode del diritto di preuso di registrare in proprio favore il nome a dominio come marchio. La legittimazione quindi proverrebbe dal diritto di preuso già acquisito. Qualificazione come "ditta": L' art. 2563 C.C., recita: "L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelto". Usare quindi un nome di dominio per esercitare la propria attività commerciale on-line, sia essa registrata o meno, potrebbe, secondo una interpretazione analogica dell'art. 2563, equiparare il nome di dominio prescelto alla ditta, e quindi tutelarlo come segno distintivo dell'imprenditore. Qualificazione come "insegna": All'insegna è riconosciuta la stessa tutela prevista per la ditta. Con la distinzione fondamentale che con l'insegna si individuano i locali dove l'imprenditore esercita la sua attività economica. Essendo il sito internet considerato una spazio virtuale dove l'imprenditore presenta i propri prodotti o offre i propri servizi, il nome di dominio viene così ad atteggiarsi ad insegna.

 

 

 

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Ultimo aggiornamento: 27-03-07                BitLex |Tutti i diritti riservati |