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Giurisprudenza |
Tribunale Napoli, 27 febbraio 2002,
in Giur. napoletana 2002, 181 - Il
giudizio di contraffazione e di confusione a tutela di marchi di impresa
(e degli altri segni distintivi), a fronte di nomi a dominio da altri
registrati, va condotto tenendo conto delle peculiarità dell'ambiente
Internet: pertanto la contraffazione va valutata con esclusivo riferimento
alla parte denominativa del marchio, mentre il rischio di confusione
sussiste anche se è solo iniziale ("pre sale confusion"), nel senso che -
per la somiglianza tra marchio e nome di dominio - il "navigatore"
internet è indotto a digitare il nome del secondo (pur se, una volta
aperto il sito, appare evidente la non riconducibilità dello stesso al
titolare del marchio registrato). Il provider che abbia attivato un sito
Internet con un nome di dominio coincidente o simile ad un marchio
registrato altrui è legittimato passivo, con il titolare del sito,
dell'azione di contraffazione proposta dal titolare del marchio, anche se
è in buona fede, in quanto l'accertamento del dolo o della colpa sono
richiesti solo per la responsabilità risarcitoria. Sussiste la
responsabilità per colpa grave dell'autorità italiana (RA) che abbia
registrato come nome di dominio l'altrui marchio di rinomanza. Tale
responsabilità è extracontrattuale nei confronti del titolare del marchio,
e contrattuale nei confronti del provider che, chiamato in causa dal
titolare, abbia agito in garanzia nei confronti della RA medesima.
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Tribunale Napoli, 26 febbraio 2002,
Arch. civ. 2002, 706 - In tema di
registrazione di "domain name", effettuata dalla RA italiana, la procedura
operativa si regge su un mero principio cronologico, quello del "first"
come "first served". La RA svolge infatti un controllo esclusivamente
tecnico, cui è estraneo il giudizio di corrispondenza con altri nomi
commerciali anteriori. Di conseguenza, la regola del first come non ha
forza normativa, non può essere opposta ai terzi e non comporta
responsabilità per la RA, anche nell'ipotesi in cui il "domain name", pur
correttamente attribuito dal punto di vista tecnico, integri gli estremi
della lesione del diritto al nome, della concorrenza sleale o della legge
sui marchi.
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Tribunale Napoli, 8 gennaio 2002,
Dir. informatica 2002, 359 - L'uso come
nome a dominio di un marchio registrato altrui che gode di rinomanza anche
se questo viene riferito a prodotti o servizi diversi da quelli indicati
dal marchio genera una violazione del diritto di esclusiva del marchio
stesso qualora consenta un indebito vantaggio all'autore dell'illecito. La
violazione del diritto di esclusiva sussiste nella ricorrenza delle
condizioni sopra indicate anche nel caso in cui nella denominazione
adottata come nome "a dominio" ci si limiti ad inserire un ulteriore
prefisso WWW.
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Tribunale Palermo, 4 dicembre 2001,
Riv. dir. ind. 2002, II, 287 nota (ZIINO)
- Considerato che il "domain name" tende sempre più ad assumere una
innegabile funzione identificativa dei prodotti o servizi che vengono
offerti in via telematica e del soggetto che li produce o li distribuisce
e, quindi, di segno distintivo e rilevato che nella ricerca su Internet vi
è la tendenza a registrare nomi di dominio il più possibile corrispondenti
al nome o all'acronimo per cui sono conosciuti, va concessa la tutela in
via d'urgenza qualora il titolare di un marchio non può utilizzare lo
stesso quale nome di dominio, per avere altri provveduto alla sua
registrazione (nella fattispecie, è stato ritenuto il pericolo di
confusione fra il sito www.varenne.it ed il marchio di fatto Varenne
utilizzato da altro soggetto, titolare del diritto di sfruttamento).
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Tribunale Firenze, 7 giugno 2001, Dir. industriale 2001, 393 nota (FUSI)
- Il "domain name" è un indirizzo, ma non è
indifferente che lo stesso sia composto da una certa sequenza di lettere
dell'alfabeto piuttosto che da un'altra, poiché detta sequenza, se
corrisponde ad un segno distintivo, è capace di orientare le scelte del
consumatore che fruisce dei prodotti e che chiunque sarà portato a
raggiungere un sito piuttosto che un altro in relazione alla particolare
frequenza che suggerisce un certo tipo di prodotto piuttosto che un altro.
Conseguentemente ai "domain names" è applicabile la disciplina dei segni
distintivi ed il principio della circolarità della tutela degli stessi in
base al quale ciascun segno è idoneo a violare ed essere violato da segni
di pur diverso tipo.
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Tribunale Genova, 18 dicembre 2000, Dir. informatica 2001, 521 nota (BASSOLI)
- I nomi a dominio su Internet sono
tutelabili in base alla disciplina dei marchi recata dalla l. n. 929 del
1942.
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Tribunale Roma, 23 agosto 2000,
in Riv. giur. trib. 2000, 348 - Allorché
integri gli estremi della concorrenza sleale, è sempre illegittimo l'uso
di un "domain name" identico o confondibile con quello già registrato da
altri, a nulla rilevando che il suddetto "domain name" sia stato
debitamente registrato dalla "Registration Autority" italiana. Nel
giudizio cautelare promosso per ottenere una pronuncia che inibisca al
resistente l'uso di un "domain name" confondibile con quello spettante al
ricorrente, la "Registration Authority" italiana non e' litisconsorte
necessario.
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Tribunale Modena, 28 luglio 2000,
in Nuova giur. civ. commentata 2000,I, 691 nota (CASSANO)
- Al nome del sito, o "domain name", in relazione al contenuto ed alla
configurazione dello stesso, può applicarsi la normativa sui marchi.
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Tribunale Roma, 18 luglio 2000, Dir. informatica 2001, 35 nota (SAMMARCO)
- I nomi a dominio su Internet sono tutelabili a mezzo delle norme del
c.c. che disciplinano la concorrenza.
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Tribunale Firenze, 29 giugno 2000,
in Dir. informatica 2000, 672 nota (SAMMARCO); Dir. industriale 2000, 331
nota (BELLOMUNNO) - La funzione
del nome a dominio è essenzialmente quella di consentire a chiunque di
raggiungere una pagina "web". Pertanto, esso non è assimilabile al marchio
che svolge una funzione diversa. Il titolare di un marchio pertanto non
vanta un positivo diritto ad ottenere un "domain name" corrispondente al
marchio.
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Tribunale Reggio Emilia, 30 maggio 2000,
in Dir. informatica 2000, 668 - I
nomi a dominio, assolvendo una funzione distintiva dell'utilizzatore del
sito, sono assimilabili ai segni distintivi dell'impresa. Pertanto,
qualora venga usato un nome a dominio uguale ad un marchio registrato, il
conflitto va regolato in base alle norme concernenti il marchio.
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Tribunale Modena, 23 maggio 2000,
in Dir. informatica 2000, 665 - Il
nome a dominio, assolvendo ad una funzione distintiva dell'utilizzatore
del sito, può essere assimilato all'insegna. Pertanto, quando viene usato
un nome a dominio uguale ad un'insegna già utilizzata, il conflitto è
regolato dalla disposizione di cui all'art. 2568 c.c.
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Tribunale Biella, 16 maggio 2000,
in Giur. piemontese 2000, 443 nota (BOGGIO) -
Un "domain name" registrato e' meritevole di tutela del diritto di
proprieta' industriale, anche se come segno distintivo atipico.
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Tribunale Cagliari, 4 aprile 2000,
in Disciplina commercio 2000,1092 nota (PALAZZOLO)
Costituisce concorrenza sleale l'appropriazione, come nome di dominio,
dell'altrui marchio di fatto notorio, a prescindere dal preuso da parte
del registrante di un analogo marchio di fatto o notorietà puramente
locale.
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Tribunale Cagliari, 30 marzo 2000,
in Giur. it. 2000,1671 - L'assegnazione
di un nome a dominio corrispondente ad un marchio, anche solo di fatto, ma
notorio, costituisce usurpazione del segno.
Nel caso di usurpazione del marchio mediante assegnazione di un nome a
dominio il requisito del "periculum in mora" e' ravvisabile data
l'impossibilita' nelle more del giudizio d'ottenere l'attribuzione del
nome a dominio stesso con conseguenti notevoli limitazioni del diritto.
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Tribunale Roma, 9 marzo 2000,
in Foro it. 2000,I,2333 nota (PASCUZZI) Dir. informatica 2000, 360 nota (IMPRODA)
Giur. it. 2000,1677 - L'utilizzazione,
nell'indirizzo di un sito Internet, di una denominazione corrispondente ad
un marchio, da altri registrato ed utilizzato sulla rete come "domain name", non determina un rischio di confusione per il
pubblico, quando, tenuto conto delle circostanze e della capacità di
discernimento media dei consumatori, è da escludere che i destinatari dei
servizi offerti nei due siti siano tratti in errore (nella specie, si e'
ritenuto che i due siti, contenenti informazioni sulle caratteristiche di
autovetture e sulle opportunità per il loro acquisto, avessero ad oggetto
mercati diversi: riferito l'uno all'acquisto di autovetture negli Usa,
l'altro in Italia).
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Tribunale Milano, 7 marzo 2000,
in Dir. informatica 2000, 494 nota (TARIZZO) -
Costituisce violazione del diritto di marchio,
e deve pertanto essere inibito, l'utilizzo da parte di una società, quale
"domain name", di un marchio registrato da altra società. Tale violazione
permane anche quando il Domain Name venga utilizzato come "link" per
accedere ad un altro sito.
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Tribunale Cagliari, 28 febbraio 2000,
in Nuova giur. civ. commentata 2000,I, 535 nota (PALAZZOLO)
L'appropriazione del rinomato marchio di fatto altrui come nome di dominio
costituisce contraffazione e concorrenza sleale. La competenza è del
tribunale del luogo in cui la lesione si è manifestata attraverso la
divulgazione del nome di dominio. E' possibile, in via cautelare ex art.
700 c.p.c., disporre l'assegnazione provvisoria del nome di dominio al
ricorrente.
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Tribunale Milano, 3 febbraio 2000,
in Dir. informatica 2000, 493 nota (CASSANO); Disciplina commercio
2000,1090 nota (PALAZZOLO); Nuova giur. civ. commentata 2000,I, 535 nota (PALAZZOLO)
- Costituisce contraffazione
l'appropriazione dell'altrui marchio, pur se meramente descrittivo, come
nome di dominio, anche qualora il titolare del marchio sia gia' in
possesso di nome di dominio riproduttivo di esso, ma contraddistinto dal
diverso suffisso.net anziche'.com. Costituisce violazione del diritto di
marchio, e deve pertanto essere inibito, l'utilizzo da parte di una
società, quale "domain name", di un marchio (ancorché debole) registrato
da altra società. Violazione che permane anche se il marchio è seguito da
un Top Level Domain (nella specie ".net"), posto che tale sigla ha
carattere del tutto generico. Rappresenta concorrenza sleale la
registrazione di un nome di dominio, corrispondente ad un marchio, diverso
da un altro solo per il suffisso, se vi e' affinita' tra le attivita'
svolte.
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Tribunale Viterbo, 24 gennaio 2000,
in Nuova giur. civ. commentata 2000,I, 535 nota (PALAZZOLO)
Costituisce concorrenza sleale l'appropriazione del marchio celebre altrui
come proprio nome di dominio, anche qualora titolare del segno distintivo
sia un'associazione. La peculiarità rappresentata dai motori di ricerca fa
sì che attraverso l'appropriazione dell'altrui segno distintivo come nome
di dominio il registrante possa appropriarsi dei relativi vantaggi.
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Tribunale Firenze, 5 gennaio 2000,
in Foro toscano 2000, 14 nota (BALLI) -
L'autorizzazione all'uso di un marchio, conferita da un'impresa a terzi
per pubblicizzare i propri prodotti, comprende anche la sua registrazione,
quale "domain name" di un sito internet. Escluso qualunque effetto
conclusorio per il pubblico, l'uso di un domain name, corrispondente al
marchio di altra impresa, deve ritenersi lecito e pertanto va respinto il
relativo ricorso diretto ad inibirlo.
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Tribunale Verona, 25 maggio 1999
in Giur. it. 2000, 341; Foro it. 1999, I,3061; Tribunale Verona, 14
luglio 1999 in Giur. it. 2000, 341 -
L'uso di un marchio altrui (anche se trattasi di marchio debole e di
fatto) come "domain name" o all'interno di un sito internet, per
commercializzare accessori dei prodotti protetti dal marchio
medesimo, viola i diritti del titolare del marchio in quanto ingenera
confusione nel pubblico dei destinatari del messaggio pubblicitario. Va
inibita in via d'urgenza l'utilizzazione di un marchio in corso di
registrazione quale "domain name" nell'indirizzo di un sito Internet e
va altresi' fissata una somma da corrispondere per ogni violazione
successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
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Tribunale Genova, 13 ottobre 1999, in Dir. e prat. soc. 1999,f. 24, 76 nota (DE CRESCENZO)
- Costituisce attivita' di concorrenza sleale, alla stregua dell'art.
2598, n. 1 c.c., l'utilizzo e la registrazione, ad opera di una
societa', quale "domain name" di un marchio la cui titolarita' e'
attribuita ad altra: il mercato in cui le due societa' possono essere
considerate concorrenti e' quello della pubblicita' via Internet.
Tribunale Genova, 17 luglio 1999
in Dir. e prat. soc. 1999,f. 24, 73 nota (DE CRESCENZO) -
L'uso di un "domain name" da parte
di una societa' operante nel settore dell'informatica corrispondente ad
un marchio registrato di un'altra societa' determina per quest'ultima
un danno ingiusto ed immediato, consistente non solo nella confusione
che l'iniziativa e' idonea a provocare, ma anche nell'impedire al
legittimo titolare del marchio di registrarlo a sua volta come "domain
name", configurandosi quindi una violazione delle norme che presiedono
alla correttezza e lealta' della concorrenza, ai sensi dell'art. 2598, n.
1 e 3 c.c.
Pretura Valdagno, 27 maggio 1998 in
Disciplina commercio 1999, 202 Arch. civ. 1999, 608 nota (SCIAUDONE);
Giur. it. 1998,1875 Giur. it. 1998,2108 -
Configura gli estremi della
concorrenza sleale per confusione l'utilizzo da
parte di una societa'
di un marchio notorio di altra societa' per contraddistinguere un "domain
name" su Internet. Il titolare di un marchio registrato notorio ha il
diritto esclusivo di servirsene nella comunicazione d'impresa e
quindi anche in Internet all'interno di un sito o come "domain name".
-
Tribunale Macerata, 2 dicembre 1998 in Dir. industriale 1999, 35 nota (QUARANTA)
- Il gestore di rete,
essendo assimilabile ad una sorta di editore ha l'obbligo di
vigilare affinche' attraverso la sua pubblicazione non
vengano perpetrati delitti o illeciti di natura civilistica (in
applicazione di questo principio il tribunale ha considerato il
gestore di rete corresponsabile della abusiva registrazione del "domain
name" da parte del titolare del sito). L'appropriazione come "domain
name" dell'altrui marchio che gode di notorieta' e' illecita a
prescindere dalla circostanza che il titolare del marchio abbia
effettuato una registrazione a suo nome di un diverso "domain name"
cosi' esaurendo la possibilita' di registrare un secondo "domain name"
dato che, da un lato, la semplice possibilita' di confusione provoca
danno e, dall'altro lato, nulla vieta al titolare di chiedere la
cancellazione del vecchio "domain name" per ottenere la
registrazione di quello rivendicato (in applicazione di questo
principio il tribunale ha accolto la domanda della societa' Pagine Italia
ancorche' questa avesse gia' registrato in "domain name" "Pagine Italia".La
registrazione come proprio "domain name" del titolo di un altrui elenco
telefonico ordinato per categorie professionali distribuito
gratuitamente su tutto il territorio nazionale ed ampiamente
pubblicizzato costituisce violazione dell'art. 100, legge sul diritto
d'autore, e contraffazione di marchio senza limiti merceologici di
protezione (in applicazione di questo principio il tribunale ha
considerato illecita la registrazione del "domain name" "Pagine
Utili".
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Tribunale Padova, 14 dicembre 1998 in
Foro it. 1999, I,3061 - Va inibita
in via d'urgenza l'utilizzazione del titolo di una pubblicazione
settimanale altrui quale "domain name" nell'indirizzo di un sito
Internet.
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Tribunale Vicenza, 6 luglio 1998 in Giur. it. 1998,2342 - L'uso di un
marchio, che gode di rinomanza, come "domain name" o all'interno di
un sito Internet, anche per prodotti o servizi non affini a quelli
protetti dal marchio medesimo, viola i diritti del titolare del
marchio, in quanto comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la
propria attivita' a quella del titolare del marchio, sfruttando la
notorieta' del segno e traendone indebito vantaggio.
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Tribunale Roma, 2 agosto 1997 in Foro it. 1998,I, 923 Arch. civ. 1998, 952 nota (SCIAUDONE); Dir. industriale
1998, 138 nota (MONTUSCHI); Disciplina commercio 1998, 859; Dir.
informatica 1997, 961 nota (LIGUORI) - La
violazione di un marchio (nella specie: Porta Portese) perpetrata
merce' il suo impiego quale "domain name" di un sito Internet, non e'
esclusa dalla circostanza che tale utilizzo sia avvenuto previa
autorizzazione dell'apposita autorita' preposta alla registrazione dei
nomi di dominio, ne' dal fatto che il titolare del marchio non abbia in
precedenza registrato presso detta autorita' il medesimo nome.
L'utilizzo da parte dei una societa' di un marchio registrato da
altra societa' quale "domain name" per la fornitura di servizi su
Internet costituisce atto di concorrenza sleale ove tali servizi
siano sostanzialmente assimilabili a quelli forniti dal titolare, ed e'
pertanto illegittimo in quanto idoneo a creare confusione tra gli utenti
di detti servizi.
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Tribunale Milano, 22 luglio 1997 in
Foro it. 1998,I, 923; Riv. dir. ind. 1998,II, 430 nota SACCANI; Dir.
informatica 1997, 957) -
L'utilizzo di un "domain name" per la denominazione di un sito
Internet, destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di
varia natura provenienti da terzi, va inibito, in quanto costituisce
violazione del marchio registrato da una societa' operante nel
settore dei servizi turistici e alberghieri, solo limitatamente
all'offerta, in quel sito, di servizi di natura turistica e
alberghiera. Deve essere inibito l'uso da parte di un imprenditore del
"domain name" confondibile con quello utilizzato da altro imprenditore
se i servizi offerti al pubblico dal primo a mezzo del sito siano
contraddistinti da marchio contraffatto. L'uso di un "domain name" su
Internet il che riproduca un marchio registrato da altra societa' e da
essa stessa utilizzato quale "domain name" per la fornitura di
servizi sulla rete telematica, oltre ad integrare la fattispecie di
contraffazione del marchio, costituisce atto di concorrenza sleale ed e'
pertanto illegittimo, in quanto attivita' idonea a creare
confusione tra gli utenti limitatamente ai servizi resi da entrambi
i soggetti nel medesimo settore di attivita'.
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Tribunale Milano, 10 giugno 1997 in
Foro it. 1998,I, 923; Riv. dir. ind. 1998,II, 430 nota (SACCANI) -
La particella ".it" che indica il "top level domain name" deve
ritenersi priva di attitudine distintiva in quanto relativa alla mera
localizzazione geografica dell'elaboratore.
Il "domain name" presenta affinita' con la figura dell'insegna, in
quanto il sito configura il luogo virtuale ove l'imprenditore
contatta il cliente al fine di concludere con esso il contratto.
Va inibito, in quanto integra contraffazione del marchio Amadeus,
l'utilizzo della denominazione Amadeus.It. quale "domain name" di un sito
Internet destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di natura
analoga a quelli prestati dalla societa' titolare del marchio predetto.
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Tribunale Milano, 9 giugno 1997
in Dir. informatica 1997, 955 - L'uso
di un "domain name" su Internet che riproduca un marchio
registrato da altra societa' e da essa stessa utilizzato quale "domain
name" per la fornitura di servizi commerciali sulla rete telematica,
oltre ad integrare la fattispecie di contraffazione del marchio,
costituisce atto di concorrenza sleale ed e' pertanto illegittimo,
in quanto attivita' idonea a creare confusione tra gli utenti.
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Tribunale Milano, 3 giugno 1997 in Giur. it. 1997,I,2, 697 nota (PEYRON) -
La particella che indica il "top level domain name" (i.e. it) deve
ritenersi priva di attitudine distintiva in quanto relativa alla mera
localizzazione geografica dell'elaboratore. Il "domain name" che ha
qualche affinita' con la figura dell'insegna, in quanto il sito
configura il luogo virtuale ove l'imprenditore contatta il cliente fino
a concludere con esso il contratto.
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Tribunale Modena, 23 ottobre 1996 in
Foro it. 1997,I,2316 - Va
accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c., volto a inibire a terzi l'uso
della nota abbreviazione del titolo di una rivista giuridica come "domain
name" identificativo di una "conferenza in rete" attivata
all'interno di un apposito "sito" Internet e avente ad oggetto la
discussione di problematiche inerenti alla professione forense, attesa
la capacita' identificativa del titolo della rivista, ravvisata anche
nella forma abbreviata, e la conseguente sussistenza del pericolo di
confusione.
-
Tribunale Bari, 24 luglio 1996 in Foro it. 1997,I,2316 - Va respinto il
ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto da una societa' commerciale che
lamenti l'utilizzo indebito della propria denominazione sociale, da parte
di altra societa', come "domain name" identificativo di un "sito"
Internet, in quanto, non avendo tale nome la funzione di identificare il
soggetto che lo utilizza, difetta il pericolo di confusione.
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