Navigare tra diritto ed informatica

a cura del  Dott. Gregorio Esposito

 

 

 

Giurisprudenza

  • Tribunale Napoli, 27 febbraio 2002, in Giur. napoletana 2002, 181 - Il giudizio di contraffazione e di confusione a tutela di marchi di impresa (e degli altri segni distintivi), a fronte di nomi a dominio da altri registrati, va condotto tenendo conto delle peculiarità dell'ambiente Internet: pertanto la contraffazione va valutata con esclusivo riferimento alla parte denominativa del marchio, mentre il rischio di confusione sussiste anche se è solo iniziale ("pre sale confusion"), nel senso che - per la somiglianza tra marchio e nome di dominio - il "navigatore" internet è indotto a digitare il nome del secondo (pur se, una volta aperto il sito, appare evidente la non riconducibilità dello stesso al titolare del marchio registrato). Il provider che abbia attivato un sito Internet con un nome di dominio coincidente o simile ad un marchio registrato altrui è legittimato passivo, con il titolare del sito, dell'azione di contraffazione proposta dal titolare del marchio, anche se è in buona fede, in quanto l'accertamento del dolo o della colpa sono richiesti solo per la responsabilità risarcitoria. Sussiste la responsabilità per colpa grave dell'autorità italiana (RA) che abbia registrato come nome di dominio l'altrui marchio di rinomanza. Tale responsabilità è extracontrattuale nei confronti del titolare del marchio, e contrattuale nei confronti del provider che, chiamato in causa dal titolare, abbia agito in garanzia nei confronti della RA medesima.

 

  • Tribunale Napoli, 26 febbraio 2002, Arch. civ. 2002, 706 - In tema di registrazione di "domain name", effettuata dalla RA italiana, la procedura operativa si regge su un mero principio cronologico, quello del "first" come "first served". La RA svolge infatti un controllo esclusivamente tecnico, cui è estraneo il giudizio di corrispondenza con altri nomi commerciali anteriori. Di conseguenza, la regola del first come non ha forza normativa, non può essere opposta ai terzi e non comporta responsabilità per la RA, anche nell'ipotesi in cui il "domain name", pur correttamente attribuito dal punto di vista tecnico, integri gli estremi della lesione del diritto al nome, della concorrenza sleale o della legge sui marchi.

 

  • Tribunale Napoli, 8 gennaio 2002, Dir. informatica 2002, 359 - L'uso come nome a dominio di un marchio registrato altrui che gode di rinomanza anche se questo viene riferito a prodotti o servizi diversi da quelli indicati dal marchio genera una violazione del diritto di esclusiva del marchio stesso qualora consenta un indebito vantaggio all'autore dell'illecito. La violazione del diritto di esclusiva sussiste nella ricorrenza delle condizioni sopra indicate anche nel caso in cui nella denominazione adottata come nome "a dominio" ci si limiti ad inserire un ulteriore prefisso WWW.

 

  • Tribunale Palermo, 4 dicembre 2001, Riv. dir. ind. 2002, II, 287 nota (ZIINO) - Considerato che il "domain name" tende sempre più ad assumere una innegabile funzione identificativa dei prodotti o servizi che vengono offerti in via telematica e del soggetto che li produce o li distribuisce e, quindi, di segno distintivo e rilevato che nella ricerca su Internet vi è la tendenza a registrare nomi di dominio il più possibile corrispondenti al nome o all'acronimo per cui sono conosciuti, va concessa la tutela in via d'urgenza qualora il titolare di un marchio non può utilizzare lo stesso quale nome di dominio, per avere altri provveduto alla sua registrazione (nella fattispecie, è stato ritenuto il pericolo di confusione fra il sito www.varenne.it ed il marchio di fatto Varenne utilizzato da altro soggetto, titolare del diritto di sfruttamento).

 

  • Tribunale Firenze, 7 giugno 2001, Dir. industriale 2001, 393 nota (FUSI) - Il "domain name" è un indirizzo, ma non è indifferente che lo stesso sia composto da una certa sequenza di lettere dell'alfabeto piuttosto che da un'altra, poiché detta sequenza, se corrisponde ad un segno distintivo, è capace di orientare le scelte del consumatore che fruisce dei prodotti e che chiunque sarà portato a raggiungere un sito piuttosto che un altro in relazione alla particolare frequenza che suggerisce un certo tipo di prodotto piuttosto che un altro. Conseguentemente ai "domain names" è applicabile la disciplina dei segni distintivi ed il principio della circolarità della tutela degli stessi in base al quale ciascun segno è idoneo a violare ed essere violato da segni di pur diverso tipo.

 

  • Tribunale Genova, 18 dicembre 2000, Dir. informatica 2001, 521 nota (BASSOLI) - I nomi a dominio su Internet sono tutelabili in base alla disciplina dei marchi recata dalla l. n. 929 del 1942.

 

  • Tribunale Roma, 23 agosto 2000, in Riv. giur. trib. 2000, 348 - Allorché integri gli estremi della concorrenza sleale, è sempre illegittimo l'uso di un "domain name" identico o confondibile con quello già registrato da altri, a nulla rilevando che il suddetto "domain name" sia stato debitamente registrato dalla "Registration Autority" italiana. Nel giudizio cautelare promosso per ottenere una pronuncia che inibisca al resistente l'uso di un "domain name" confondibile con quello spettante al ricorrente, la "Registration Authority" italiana non e' litisconsorte necessario.

 

  • Tribunale Modena, 28 luglio 2000, in Nuova giur. civ. commentata 2000,I, 691 nota (CASSANO) - Al nome del sito, o "domain name", in relazione al contenuto ed alla configurazione dello stesso, può applicarsi la normativa sui marchi.

 

  • Tribunale Roma, 18 luglio 2000, Dir. informatica 2001, 35 nota (SAMMARCO) - I nomi a dominio su Internet sono tutelabili a mezzo delle norme del c.c. che disciplinano la concorrenza.

 

  • Tribunale Firenze, 29 giugno 2000, in Dir. informatica 2000, 672 nota (SAMMARCO); Dir. industriale 2000, 331 nota (BELLOMUNNO)  - La funzione del nome a dominio è essenzialmente quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina "web". Pertanto, esso non è assimilabile al marchio che svolge una funzione diversa. Il titolare di un marchio pertanto non vanta un positivo diritto ad ottenere un "domain name" corrispondente al marchio.

 

  • Tribunale Reggio Emilia, 30 maggio 2000, in Dir. informatica 2000, 668  - I nomi a dominio, assolvendo una funzione distintiva dell'utilizzatore del sito, sono assimilabili ai segni distintivi dell'impresa. Pertanto, qualora venga usato un nome a dominio uguale ad un marchio registrato, il conflitto va regolato in base alle norme concernenti il marchio.

 

  • Tribunale Modena, 23 maggio 2000, in Dir. informatica 2000, 665  - Il nome a dominio, assolvendo ad una funzione distintiva dell'utilizzatore del sito, può essere assimilato all'insegna. Pertanto, quando viene usato un nome a dominio uguale ad un'insegna già utilizzata, il conflitto è regolato dalla disposizione di cui all'art. 2568 c.c.

 

  • Tribunale Biella, 16 maggio 2000, in Giur. piemontese 2000, 443 nota (BOGGIO)  - Un "domain name" registrato e' meritevole di tutela del diritto di proprieta' industriale, anche se come segno distintivo atipico.

 

  • Tribunale Cagliari, 4 aprile 2000, in Disciplina commercio 2000,1092 nota (PALAZZOLO)  Costituisce concorrenza sleale l'appropriazione, come nome di dominio, dell'altrui marchio di fatto notorio, a prescindere dal preuso da parte del registrante di un analogo marchio di fatto o notorietà puramente locale.

 

  • Tribunale Cagliari, 30 marzo 2000, in Giur. it. 2000,1671  - L'assegnazione di un nome a dominio corrispondente ad un marchio, anche solo di fatto, ma notorio, costituisce usurpazione del segno.
    Nel caso di usurpazione del marchio mediante assegnazione di un nome a dominio il requisito del "periculum in mora" e' ravvisabile data l'impossibilita' nelle more del giudizio d'ottenere l'attribuzione del nome a dominio stesso con conseguenti notevoli limitazioni del diritto.

 

  • Tribunale Roma, 9 marzo 2000, in Foro it. 2000,I,2333 nota (PASCUZZI) Dir. informatica 2000, 360 nota (IMPRODA) Giur. it. 2000,1677  - L'utilizzazione, nell'indirizzo di un sito Internet, di una denominazione corrispondente ad un marchio, da altri registrato ed utilizzato sulla rete come "domain name", non determina un rischio di confusione per il pubblico, quando, tenuto conto delle circostanze e della capacità di discernimento media dei consumatori, è da escludere che i destinatari dei servizi offerti nei due siti siano tratti in errore (nella specie, si e' ritenuto che i due siti, contenenti informazioni sulle caratteristiche di autovetture e sulle opportunità per il loro acquisto, avessero ad oggetto mercati diversi: riferito l'uno all'acquisto di autovetture negli Usa, l'altro in Italia).

 

  • Tribunale Milano, 7 marzo 2000, in Dir. informatica 2000, 494 nota (TARIZZO) -  Costituisce violazione del diritto di marchio, e deve pertanto essere inibito, l'utilizzo da parte di una società, quale "domain name", di un marchio registrato da altra società. Tale violazione permane anche quando il Domain Name venga utilizzato come "link" per accedere ad un altro sito.

 

  • Tribunale Cagliari, 28 febbraio 2000, in Nuova giur. civ. commentata 2000,I, 535 nota (PALAZZOLO) L'appropriazione del rinomato marchio di fatto altrui come nome di dominio costituisce contraffazione e concorrenza sleale. La competenza è del tribunale del luogo in cui la lesione si è manifestata attraverso la divulgazione del nome di dominio. E' possibile, in via cautelare ex art. 700 c.p.c., disporre l'assegnazione provvisoria del nome di dominio al ricorrente.

 

  • Tribunale Milano, 3 febbraio 2000, in Dir. informatica 2000, 493 nota (CASSANO); Disciplina commercio 2000,1090 nota (PALAZZOLO); Nuova giur. civ. commentata 2000,I, 535 nota (PALAZZOLO)  - Costituisce contraffazione l'appropriazione dell'altrui marchio, pur se meramente descrittivo, come nome di dominio, anche qualora il titolare del marchio sia gia' in possesso di nome di dominio riproduttivo di esso, ma contraddistinto dal diverso suffisso.net anziche'.com. Costituisce violazione del diritto di marchio, e deve pertanto essere inibito, l'utilizzo da parte di una società, quale "domain name", di un marchio (ancorché debole) registrato da altra società. Violazione che permane anche se il marchio è seguito da un Top Level Domain (nella specie ".net"), posto che tale sigla ha carattere del tutto generico. Rappresenta concorrenza sleale la registrazione di un nome di dominio, corrispondente ad un marchio, diverso da un altro solo per il suffisso, se vi e' affinita' tra le attivita' svolte.

 

  • Tribunale Viterbo, 24 gennaio 2000, in Nuova giur. civ. commentata 2000,I, 535 nota (PALAZZOLO) Costituisce concorrenza sleale l'appropriazione del marchio celebre altrui come proprio nome di dominio, anche qualora titolare del segno distintivo sia un'associazione. La peculiarità rappresentata dai motori di ricerca fa sì che attraverso l'appropriazione dell'altrui segno distintivo come nome di dominio il registrante possa appropriarsi dei relativi vantaggi.

 

  • Tribunale Firenze, 5 gennaio 2000, in Foro toscano 2000, 14 nota (BALLI) - L'autorizzazione all'uso di un marchio, conferita da un'impresa a terzi per pubblicizzare i propri prodotti, comprende anche la sua registrazione, quale "domain name" di un sito internet. Escluso qualunque effetto conclusorio per il pubblico, l'uso di un domain name, corrispondente al marchio di altra impresa, deve ritenersi lecito e pertanto va respinto il relativo ricorso diretto ad inibirlo.

 

  • Tribunale Verona, 25 maggio 1999 in Giur. it. 2000, 341; Foro it. 1999, I,3061; Tribunale Verona, 14 luglio 1999 in Giur. it. 2000, 341 - L'uso di  un marchio altrui (anche se trattasi di marchio debole e di fatto)  come  "domain name"  o  all'interno  di un sito internet, per commercializzare   accessori  dei   prodotti   protetti  dal  marchio medesimo, viola i diritti del titolare del marchio in quanto ingenera confusione nel pubblico dei destinatari del messaggio pubblicitario. Va inibita in via d'urgenza l'utilizzazione di un marchio in corso di registrazione  quale "domain name" nell'indirizzo di un sito Internet e  va altresi' fissata una somma da corrispondere per ogni violazione successivamente constatata    e    per    ogni giorno    di   ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

 

  • Tribunale Genova, 13 ottobre 1999, in Dir. e prat. soc. 1999,f. 24, 76 nota (DE CRESCENZO) - Costituisce  attivita' di  concorrenza sleale, alla stregua dell'art. 2598,  n. 1 c.c.,  l'utilizzo  e  la registrazione,  ad  opera di una societa',  quale "domain  name"  di  un marchio la cui titolarita' e' attribuita ad altra: il mercato in cui le due societa' possono essere considerate concorrenti e' quello della pubblicita' via Internet.

 

  • Tribunale Genova, 17 luglio 1999 in Dir. e prat. soc. 1999,f. 24, 73 nota (DE CRESCENZO)  - L'uso  di  un "domain  name"  da  parte di  una societa' operante nel settore  dell'informatica  corrispondente ad un marchio registrato di un'altra societa'  determina  per  quest'ultima un  danno ingiusto ed immediato,  consistente non solo nella confusione che l'iniziativa e' idonea  a provocare, ma anche nell'impedire al legittimo titolare del marchio di registrarlo a sua volta come "domain name", configurandosi quindi una  violazione  delle norme che presiedono alla correttezza e lealta' della concorrenza, ai sensi dell'art. 2598, n. 1 e 3 c.c.

 

  • Pretura Valdagno, 27 maggio 1998 in Disciplina commercio 1999, 202  Arch. civ. 1999, 608 nota (SCIAUDONE); Giur. it. 1998,1875  Giur. it. 1998,2108 -  Configura gli   estremi   della   concorrenza sleale  per  confusione l'utilizzo da  parte  di  una societa' di un marchio notorio di altra societa' per contraddistinguere un "domain name" su Internet. Il titolare  di un marchio registrato notorio ha il diritto esclusivo di   servirsene  nella  comunicazione  d'impresa  e  quindi anche  in Internet all'interno di un sito o come "domain name".

 

  • Tribunale Macerata, 2 dicembre 1998 in Dir. industriale 1999, 35 nota (QUARANTA)  - Il  gestore  di rete, essendo assimilabile ad una sorta di editore ha l'obbligo di  vigilare  affinche' attraverso la sua pubblicazione non vengano  perpetrati delitti  o  illeciti  di natura  civilistica  (in applicazione  di questo  principio  il  tribunale ha  considerato  il gestore   di rete  corresponsabile  della  abusiva registrazione  del "domain name" da parte del titolare del sito).  L'appropriazione come  "domain  name" dell'altrui marchio che gode di notorieta'  e'  illecita   a  prescindere  dalla circostanza  che  il titolare del marchio abbia effettuato una registrazione a suo nome di un  diverso  "domain   name"   cosi'  esaurendo  la  possibilita'  di registrare un secondo "domain name" dato che, da un lato, la semplice possibilita'  di  confusione provoca  danno e, dall'altro lato, nulla vieta  al  titolare di  chiedere la cancellazione del vecchio "domain name"   per  ottenere  la  registrazione  di  quello rivendicato  (in applicazione  di  questo principio il tribunale ha accolto la domanda della societa'  Pagine Italia ancorche' questa avesse gia' registrato in "domain name" "Pagine Italia".La  registrazione come  proprio "domain name" del titolo di un altrui elenco  telefonico  ordinato per  categorie professionali distribuito gratuitamente   su   tutto il   territorio   nazionale  ed ampiamente pubblicizzato costituisce violazione dell'art. 100, legge sul diritto d'autore,  e contraffazione  di  marchio senza limiti merceologici di protezione  (in applicazione  di  questo  principio il  tribunale  ha considerato   illecita la  registrazione  del  "domain name"  "Pagine Utili".

 

  • Tribunale Padova, 14 dicembre 1998 in Foro it. 1999, I,3061 - Va  inibita   in  via  d'urgenza l'utilizzazione  del  titolo  di una pubblicazione settimanale  altrui  quale "domain name" nell'indirizzo di un sito Internet.

 

  • Tribunale Vicenza, 6 luglio 1998 in Giur. it. 1998,2342 - L'uso  di  un marchio,  che  gode  di rinomanza, come "domain name" o all'interno di  un  sito  Internet, anche  per prodotti o servizi non affini  a  quelli protetti  dal marchio medesimo, viola i diritti del titolare  del  marchio, in  quanto  comporta l'immediato vantaggio di ricollegare  la propria  attivita' a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorieta' del segno e traendone indebito vantaggio.

 

  • Tribunale Roma, 2 agosto 1997 in Foro it. 1998,I, 923  Arch. civ. 1998, 952 nota (SCIAUDONE);  Dir. industriale 1998, 138 nota (MONTUSCHI);  Disciplina commercio 1998, 859; Dir. informatica 1997, 961 nota (LIGUORI) -  La  violazione di un marchio (nella specie: Porta Portese) perpetrata merce' il suo impiego quale "domain name" di un sito Internet, non e' esclusa  dalla circostanza  che  tale  utilizzo sia  avvenuto  previa autorizzazione  dell'apposita autorita'  preposta  alla registrazione dei  nomi di  dominio,  ne' dal fatto che il titolare del marchio non abbia  in precedenza  registrato  presso  detta autorita' il medesimo nome. L'utilizzo  da parte  dei  una  societa' di  un marchio registrato da altra  societa'  quale "domain  name"  per la fornitura di servizi su Internet  costituisce atto  di  concorrenza  sleale ove  tali servizi siano  sostanzialmente assimilabili a quelli forniti dal titolare, ed e'  pertanto illegittimo in quanto idoneo a creare confusione tra gli utenti di detti servizi.

 

  • Tribunale Milano, 22 luglio 1997 in Foro it. 1998,I, 923; Riv. dir. ind. 1998,II, 430 nota SACCANI; Dir. informatica 1997, 957) -  L'utilizzo  di un  "domain  name"  per la  denominazione  di  un sito Internet, destinato  ad  ospitare  offerte di  servizi commerciali di varia  natura provenienti da terzi, va inibito, in quanto costituisce violazione  del  marchio  registrato  da  una societa'  operante  nel settore   dei  servizi turistici  e  alberghieri,  solo limitatamente all'offerta,   in  quel  sito,   di  servizi di  natura  turistica  e alberghiera. Deve  essere  inibito l'uso  da  parte di un imprenditore del "domain name"  confondibile con  quello utilizzato da altro imprenditore se i servizi   offerti  al pubblico  dal  primo  a mezzo  del  sito  siano contraddistinti da marchio contraffatto. L'uso  di  un "domain  name"  su Internet il che riproduca un marchio registrato  da altra  societa'  e  da essa  stessa  utilizzato  quale "domain name"  per  la  fornitura di  servizi  sulla rete telematica, oltre  ad integrare  la  fattispecie  di contraffazione  del marchio, costituisce atto di concorrenza sleale ed e' pertanto illegittimo, in quanto   attivita'  idonea  a   creare   confusione  tra  gli  utenti limitatamente  ai  servizi resi  da  entrambi i soggetti nel medesimo settore di attivita'.

 

  • Tribunale Milano, 10 giugno 1997 in Foro it. 1998,I, 923; Riv. dir. ind. 1998,II, 430 nota (SACCANI) -
    La particella  ".it"  che  indica il  "top  level  domain name"  deve ritenersi priva di attitudine distintiva in quanto relativa alla mera localizzazione geografica dell'elaboratore. Il "domain  name"  presenta  affinita' con la figura dell'insegna, in quanto  il   sito  configura  il luogo  virtuale  ove  l'imprenditore contatta il cliente al fine di concludere con esso il contratto. Va  inibito,  in quanto  integra  contraffazione del marchio Amadeus, l'utilizzo  della denominazione Amadeus.It. quale "domain name" di un sito Internet destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di natura analoga  a quelli prestati dalla societa' titolare del marchio predetto.

 

  • Tribunale Milano, 9 giugno 1997 in Dir. informatica 1997, 955 - L'uso di  un  "domain  name" su  Internet  che  riproduca un  marchio registrato  da  altra societa'  e  da  essa stessa  utilizzato  quale "domain  name" per  la  fornitura  di servizi  commerciali sulla rete telematica,  oltre  ad integrare la fattispecie di contraffazione del marchio,  costituisce  atto  di  concorrenza sleale  ed  e'  pertanto illegittimo,  in quanto  attivita' idonea a creare confusione tra gli utenti.

 

  • Tribunale Milano, 3 giugno 1997 in Giur. it. 1997,I,2, 697 nota (PEYRON)  - La particella  che  indica  il "top level domain name" (i.e. it) deve ritenersi priva di attitudine distintiva in quanto relativa alla mera localizzazione geografica dell'elaboratore. Il "domain name" che ha qualche affinita' con la figura dell'insegna, in  quanto  il sito  configura  il  luogo virtuale ove l'imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto.

 

  • Tribunale Modena, 23 ottobre 1996 in Foro it. 1997,I,2316 -  Va  accolto  il ricorso  ex  art. 700 c.p.c., volto a inibire a terzi l'uso  della nota  abbreviazione  del titolo di una rivista giuridica come  "domain  name"   identificativo  di  una "conferenza  in  rete" attivata  all'interno di  un  apposito  "sito" Internet  e  avente ad oggetto  la discussione  di  problematiche  inerenti alla professione forense, attesa la capacita' identificativa del titolo della rivista, ravvisata anche  nella forma abbreviata, e la conseguente sussistenza del pericolo di confusione.

 

  • Tribunale Bari, 24 luglio 1996 in Foro it. 1997,I,2316 -   Va  respinto  il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto da una societa' commerciale   che   lamenti l'utilizzo indebito della  propria denominazione sociale, da parte di altra societa',  come "domain name" identificativo di un "sito" Internet, in quanto, non avendo tale nome la  funzione  di identificare il soggetto che lo utilizza, difetta il pericolo di confusione.

 

 

 

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Ultimo aggiornamento: 14-02-07                BitLex |Tutti i diritti riservati |