Navigare tra diritto ed informatica

a cura del  Dott. Gregorio Esposito

 

 

 

I contratti ad oggetto informatico

I contratti ad oggetto informatico, hanno assunto una particolare importanza con l’avvento delle nuove tecnologie.In merito all’individuazione degli schemi negoziali ai quali gli stessi debbono essere  ricondotti, sia per quel che riguarda la disciplina applicabile, sia per quel che riguarda il regime di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale che da essi ne deriverebbe per le parti contraenti, sono sorti non pochi problemi.  Infatti, l’accezione contratti ad oggetto informatico è destinata ad individuare un’ ampia categoria di contratti aventi ad oggetto beni o servizi informatici. E’ necessario stare attenti a non confondere i contratti ad oggetto informatico, con i contratti conclusi mediante l’uso di sistemi informatici. Per questi ultimi, il carattere dell’informatica è da ritenersi mero strumento, utilizzato dalle parti contraenti al solo scopo di concludere un contratto. Quindi,  il mezzo informatico è visto come strumento di rappresentazione della volontà. Tuttavia, è prevista una sola eccezione per  quei contratti che pur avendo   ad oggetto beni o servizi informatici, vengono conclusi con l’ausilio di sistemi informatici. Secondo parte della dottrina,  per  contratti informatici si intendono  tutti quei contratti in cui assumerebbe rilevanza l’informatica. Prescindendo dalle questioni di natura esclusivamente dottrinale, va sottolineato che i contratti in oggetto non costituisco in nessun modo una nuova categoria di contratti ma, si dovrà procedere di volta in volta all’interpretazione ed alla qualificazione del contratto compatibilmente alla disciplina prevista dal legislatore per i contratti in generale. In altre parole, stante la natura atipica del contratto ad oggetto informatico, si dovrà individuare la disciplina giuridica ad esso compatibile, da ricercarsi tra quella  propria dei vari contratti tipici, ovvero disciplina del contratto in generale (artt. 1321 e ss., c.c.) e principi generali della contrattualistica sul diritto d’autore (artt. 107 e ss. della legge n. 633 del 1941). Più volte la giurisprudenza e  la dottrina hanno qualificato giuridicamente questi contratti come contratti misti o innominati, altre volte invece come contratti collegati. Il problema principale che ruota intorno ai contratti misti, è quello di stabilire  quale disciplina giuridica è possibile applicare. La dottrina ha elaborato due teorie: la prima, detta “teoria dell’assorbimento", che prevede l’applicabilità della disciplina del contratto prevalente, ossia del tipo di contratto i cui elementi prevalgono sull’altro; la seconda, detta “teoria della  combinazione", che prevede l’applicazione di entrambe le discipline dei contratti interessati, nei limiti della loro compatibilità. La giurisprudenza, ha in più occasioni  fatto ricorso alla teoria dell’assorbimento preferendola a quella del collegamento. Quest’ ultima invece,  considera i contratti di cui sopra come collegati tra loro, riferendosi ad una particolare condizione in cui i contratti presentano un nesso di  interdipendenza per cui risulta agevole credere che il primo contratto non sarebbe stato concluso senza la stipulazione del secondo. Il collegamento può essere volontario o funzionale. Si dice volontario quando è voluto dalle parti, ossia  quando le parti hanno espressamente previsto che gli effetti del contratto dipendano dall’altro negozio posto in essere, viceversa è funzionale quando risulta dall’unitarietà della causa ovvero quando gli effetti negoziali posti in essere sono espressione del perseguimento di un medesimo fine.  In conclusione possiamo considerare il contratto ad oggetto informatico come un contratto atipico, misto, dove la determinazione della disciplina applicabile dipenderà dal criterio dell’assorbimento e se il caso da quello della combinazione. 

 

 

 

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Ultimo aggiornamento: 27-03-07                BitLex |Tutti i diritti riservati |