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I contratti ad oggetto
informatico, hanno assunto una particolare importanza con l’avvento delle
nuove tecnologie.In merito all’individuazione degli schemi negoziali ai
quali gli stessi debbono essere ricondotti, sia per quel che
riguarda la disciplina applicabile, sia per quel che riguarda il regime di
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale che da essi ne
deriverebbe per le parti contraenti, sono sorti non pochi problemi.
Infatti, l’accezione contratti ad oggetto informatico è destinata ad
individuare un’ ampia categoria di contratti aventi ad oggetto beni o
servizi informatici. E’ necessario stare attenti a non confondere i
contratti ad oggetto informatico, con i contratti conclusi mediante l’uso
di sistemi informatici. Per questi ultimi, il carattere dell’informatica è
da ritenersi mero strumento, utilizzato dalle parti contraenti al solo
scopo di concludere un contratto. Quindi, il mezzo informatico è
visto come strumento di rappresentazione della volontà. Tuttavia, è
prevista una sola eccezione per quei contratti che pur avendo ad
oggetto beni o servizi informatici, vengono conclusi con l’ausilio di
sistemi informatici. Secondo parte della dottrina, per
contratti informatici si intendono tutti quei contratti in cui
assumerebbe rilevanza l’informatica. Prescindendo dalle questioni di
natura esclusivamente dottrinale, va sottolineato che i contratti in
oggetto non costituisco in nessun modo una nuova categoria di contratti
ma, si dovrà procedere di volta in volta all’interpretazione ed alla
qualificazione del contratto compatibilmente alla disciplina prevista dal
legislatore per i contratti in generale. In altre parole, stante la natura
atipica del contratto ad oggetto informatico, si dovrà individuare la disciplina giuridica ad
esso compatibile, da ricercarsi tra quella propria dei vari contratti
tipici, ovvero disciplina del contratto in generale (artt. 1321 e ss., c.c.)
e principi generali della contrattualistica sul diritto d’autore (artt.
107 e ss. della legge n. 633 del 1941). Più volte la giurisprudenza e la
dottrina hanno qualificato giuridicamente questi contratti come contratti
misti o innominati, altre volte invece come contratti collegati. Il
problema principale che ruota intorno ai contratti misti, è quello di
stabilire quale disciplina giuridica è possibile applicare. La dottrina
ha elaborato due teorie: la prima, detta “teoria dell’assorbimento", che
prevede l’applicabilità della disciplina del contratto prevalente, ossia
del tipo di contratto i cui elementi prevalgono sull’altro; la seconda,
detta “teoria della combinazione", che prevede l’applicazione di entrambe
le discipline dei contratti interessati, nei limiti della loro
compatibilità. La giurisprudenza, ha in più occasioni fatto ricorso
alla teoria dell’assorbimento preferendola a quella del collegamento. Quest’ ultima invece, considera i contratti di cui sopra come collegati
tra loro, riferendosi ad una particolare condizione in cui i contratti
presentano un nesso di interdipendenza per cui risulta agevole credere
che il primo contratto non sarebbe stato concluso senza la stipulazione
del secondo. Il collegamento può essere volontario o funzionale. Si dice
volontario quando è voluto dalle parti, ossia quando le parti hanno
espressamente previsto che gli effetti del contratto dipendano dall’altro
negozio posto in essere, viceversa è funzionale quando risulta
dall’unitarietà della causa ovvero quando gli effetti negoziali posti in
essere sono espressione del perseguimento di un medesimo fine. In
conclusione possiamo considerare il contratto ad oggetto informatico come
un contratto atipico, misto, dove la determinazione della disciplina
applicabile dipenderà dal criterio dell’assorbimento e se il caso da
quello della combinazione.
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