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Giurisprudenza |
Accesso Abusivo ad un
sistema informatico o telematico - Cass. Pen. Sez. 6 sent,. 14 dicembre 1999, n. 3067
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Con la previsione dell'art. 615ter cod. pen., introdotto a seguito
della legge 23 dicembre 1993, n. 547, il legislatore ha assicurato la
protezione del "domicilio informatico" quale spazio ideale (ma anche
fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della
persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera
individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. Tuttavia l'art.
615ter non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei
dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una più ampia
tutela che si concreta nello jus excludendi alios, quale che sia il
contenuto dei dati racchiusi in esso, purchè attinenti alla sfera di
pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza
che la tutela della legge si estende anche agli aspetti
economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello jus excludendi sia
persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.
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Detenzione e
diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi infornatici o telematici
- Cass. Pen. Sez. 5 sent, 21ottobre 1998, n. 4389 -
In tema di criminalità informatica, l'art. 615 quater cod. pen. si applica
anche all'ipotesi di detenzione o duffussione abusiva delle "pics-card",
schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati
attraverso la decodifica di segnali trasmessi secondo modalità tecniche di
carattere telematico.
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Frode
Informatica - Cass. Pen. Sez. VI sent. 14.dicembre 1999, n. 3065 - Il reato di frode informatica (art. 640ter
cod. pen.) ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi
costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché
l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto
passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema
informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di
detto sistema. Anche la frode informatica si consuma nel momento in cui
l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale
altrui.
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Danneggiamento di
sistemi informatici e telematici - Cass. Pen. Sez. Un., 13 febbraio 1997, n.
1282 - Pret. Torino, 23 ottobre 1989 -Corte App. Torino, 29 novembre 1990
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Reati contro la persona -
Reati contro l'onore - Diffamazione a mezzo Internet - Natura del reato -
Momento e luogo di consumazione
- Cass. Pen. Sez. V sent. 17 novembre-27
dicembre 2000, n. 4741 L'art. 6 del cod. pen., al comma 2,
stabilisce che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato
quando su di esso si sia verificata, in tutto, ma anche in parte, l'azione
o l'omissione, ovvero l'evento che ne sia conseguenza. La cosiddetta
"teoria dell'ubiquità", dunque, consente al giudice italiano di conoscere
del fatto-reato, tanto nel caso in cui sul territorio nazionale si sia
verificata la condotta, quanto in quello in cui su di esso si sia
verificato l'evento. Pertanto, nel caso di un iter criminis iniziato, come
nel caso di specie, all'estero e conclusosi (con l'evento) nel nostro
Paese, sussiste la potestà punitiva dello Stato italiano.
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Diffamazione a mezzo Internet
- Tribunale di Lecce 24 febbraio 2001;-Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova,
in composizione monocratica, Sentenza 30 gennaio - 6 febbraio 2002 ;
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Duplicazione abusiva di
programmi per elaboratore - Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 27
febbraio - 24 aprile 2002, 473 (15509); Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice per il
riesame, Ordinanza 14-15 novembre 2001;
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